Cassazione Penale, Ordinanza n. 06992/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, la Corte ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo doglianze che riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: in particolare la misura della pena irrogata e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione rileva che tali censure attengono a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e abbia esaminato adeguatamente le deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le condanne al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella sola richiesta di una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, quando la sentenza impugnata abbia reso una motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia omesso di valutare elementi rilevanti o abbia motivato in modo apparente; non è invece sindacabile quando la decisione dia conto, in modo adeguato, delle ragioni del diniego.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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