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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00275/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal mancato accoglimento, da parte dell'INPS, della posizione della lavoratrice negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 e, conseguentemente, della domanda di indennità di disoccupazione agricola per il medesimo anno. La corte d'appello, riformando la decisione di primo grado, aveva dichiarato inammissibile la domanda di reiscrizione e rigettato la pretesa economica, ritenendo che il termine di decadenza per impugnare il disconoscimento decorresse dalla pubblicazione telematica dell'elenco sul sito INPS e non dalla successiva decisione resa sul ricorso amministrativo per silenzio-rigetto. In Cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 38, comma 6, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011, sostenendo che la pubblicazione telematica non potesse valere come notifica per gli atti di variazione intervenuti dopo il 31 marzo dell'anno successivo in assenza di comunicazione personale; in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma, reputandola inidonea a garantire conoscibilità ai braccianti privi di strumenti tecnologici. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che l'INPS non avesse provato validamente la pubblicazione telematica e che la documentazione interna prodotta non fosse sufficiente a dimostrarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel periodo rilevante, la disciplina applicabile prevedeva la notificazione dei disconoscimenti mediante pubblicazione telematica dell'elenco sul sito INPS, senza comunicazione individuale, e che la questione di legittimità costituzionale era manifestamente infondata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 45/2021. Ha inoltre escluso che la successiva modifica normativa del 2020, che ha ripristinato la notifica al singolo lavoratore, potesse incidere retroattivamente sulla vicenda. Ha poi respinto anche il secondo motivo, rilevando che la prova della pubblicazione era stata adeguatamente fornita tramite estratto della pagina web del sito INPS, documento dotato di efficacia probatoria ex art. 2712 c.c. La decisione si è conclusa con il rigetto del ricorso, con spese irripetibili e con l'atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 6, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011

    ha introdotto la notificazione degli elenchi nominativi annuali ai lavoratori agricoli mediante pubblicazione telematica sul sito INPS entro il mese di marzo dell'anno successivo; per la Corte, tale forma di pubblicità era applicabile alla fattispecie e faceva decorrere la decadenza

  • art. 38, comma 7, d.l. 98/2011 conv. in l. 111/2011

    ha soppresso gli elenchi nominativi trimestrali e previsto che i disconoscimenti intervenuti dopo la pubblicazione dell'elenco annuale fossero notificati mediante gli elenchi trimestrali di variazione pubblicati telematicamente

  • art. 12, r.d. n. 1949/1940

    regola storica di formazione e pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, richiamata per ricostruire l'evoluzione normativa

  • art. 8, d.lgs. n. 375/1993

    nel sistema previgente prevedeva la comunicazione individuale dei provvedimenti di cancellazione o di non iscrizione; la Corte ha affermato che tale modello non era più vigente nel periodo considerato

  • art. 9-quinquies, d.l. n. 510/1996 conv. in l. n. 608/1996

    nel sistema previgente disciplinava gli elenchi integrativi trimestrali e la comunicazione dei provvedimenti di disconoscimento; la Corte ne evidenzia il superamento per effetto dell'art. 38 d.l. 98/2011

  • art. 32, l. n. 69/2009

    a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati

    viene richiamato a conforto della validità della pubblicazione telematica come forma di pubblicità legale

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente per lamentare difetto di prova della pubblicazione; la Corte ha ritenuto che l'onere probatorio fosse stato assolto dall'INPS

  • art. 2712 c.c.

    l'estratto della pagina web del sito INPS è stato ritenuto documento avente efficacia probatoria come riproduzione meccanica di fatti e cose

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di spese irripetibili nel contenzioso previdenziale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 43, comma 7, d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020

    menzionato come modifica successiva che ha ripristinato la notifica individuale, ma ritenuta non applicabile ratione temporis

  • Corte cost. n. 45/2021

    ha già ritenuto costituzionalmente legittimo il sistema di notificazione mediante pubblicazione sul sito INPS, idoneo a far decorrere il termine decadenziale

Massime di principio

  • Nel sistema degli elenchi dei lavoratori agricoli, la pubblicazione telematica sul sito dell'ente può assolvere la funzione di notificazione legale del provvedimento e far decorrere il termine di decadenza, quando la disciplina applicabile la preveda espressamente.
  • Le modifiche normative sopravvenute che ripristinano la comunicazione individuale non incidono sui fatti verificatisi sotto la precedente disciplina, se manchi una previsione di efficacia retroattiva.
  • La questione di legittimità costituzionale della pubblicità telematica è infondata se la Corte costituzionale ha già ritenuto che il bilanciamento tra efficienza amministrativa e conoscibilità dell'atto sia adeguato.
  • Chi contesta la tempestività o l'efficacia della pubblicazione telematica deve superare la prova documentale dell'ente; un'estrazione della pagina web può essere sufficiente quale riproduzione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c.
  • Nel contenzioso previdenziale agricolo, l'iscrizione negli elenchi ha funzione probatoria agevolatrice, ma tale agevolazione viene meno se l'INPS disconosce il rapporto di lavoro ai fini previdenziali, con conseguente onere del lavoratore di provarne l'effettiva esistenza e durata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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