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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30295/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente aveva chiesto il risarcimento dei danni derivati da un incidente stradale occorso mentre percorreva la strada in bicicletta, attribuendo la causa del sinistro a un'anomalia del fondo stradale. La domanda era stata rigettata in primo grado. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi, ma il testo chiarisce che le censure erano dirette esclusivamente contro il merito del rigetto della domanda; inoltre il primo motivo lamentava, in sostanza, l'omessa considerazione di un motivo di appello relativo a una pretesa extrapetizione del primo giudice. La Corte di cassazione non esamina nel dettaglio i singoli motivi perché ritiene pregiudiziale e assorbente la verifica dell'ammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento è, di regola, proponibile ricorso per cassazione solo contro la sentenza di primo grado. L'ordinanza d'appello è autonomamente impugnabile solo per vizi propri, cioè per violazioni della legge processuale, ipotesi che nella specie non erano dedotte né sussistevano. Poiché le doglianze riguardavano solo il merito della decisione di primo grado e non vizi processuali dell'ordinanza, il ricorso è stato ritenuto radicalmente inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non abbia ragionevoli probabilità di essere accolto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    disciplina la pronuncia di inammissibilità dell'appello per difetto di ragionevoli probabilità di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    rende, di regola, proponibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado e non contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. non è ricorribile neppure ai sensi di tale disposizione quando si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, salvo che si deducano vizi propri dell'ordinanza.

  • artt. 375 c.p.c., 376 c.p.c. e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. non è, di regola, autonomamente impugnabile per cassazione: il ricorso va proposto contro la sentenza di primo grado.
  • L'impugnazione dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è ammissibile solo se si denunciano vizi propri dell'ordinanza, cioè violazioni della legge processuale ad essa riferibili; non basta contestare il merito della decisione di primo grado o la valutazione prognostica sull'appello.
  • La deduzione di omessa pronuncia su singoli motivi di appello non consente, di per sé, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, poiché tale ordinanza si fonda su un giudizio prognostico complessivo esteso a tutte le impugnazioni e ai relativi motivi.
  • Quando il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento non ricorribile nei termini consentiti dall'ordinamento, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità senza esaminare il merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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