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Sentenza

Sentenza n. 1001/2026 - Catania, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità a) per quanto riguarda il ricorso introduttivo del giudizio: del silenzio serbato dalla Prefettura di Catania maturato sia sull’istanza di revoca del D.D.A. (adottato con provvedimento prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-) inoltrata il 14.11.2023 sia, da ultimo, sul sollecito del 17.10.2024, inoltrato ad ogni buon fine, spirato il quinquennio di conio giurisprudenziale; nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, ancorché reiterata, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; b) per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento: - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2024, con il quale il Prefetto della Provincia di Catania, in presenza di formale nuova istruttoria, ha denegato la richiesta di revoca del DDA prot. n.-OMISSIS-/2019/D.D.A./ Area 1^ Ter, del -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202402214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di diniego della revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, con motivi aggiunti, il decreto prefettizio del 20 dicembre 2024 che, a seguito di una nuova istruttoria, aveva negato la revoca del precedente divieto di detenzione di armi. Il ricorso introduttivo, diretto contro il silenzio formatosi sull'istanza di revoca, era stato definito con precedente sentenza mediante declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione aveva adottato il provvedimento espresso poi impugnato. Il ricorrente ha dedotto illogicità manifesta, difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento, erroneità dei presupposti, violazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 e dell'art. 97 Cost. Ha valorizzato il notevole tempo trascorso dai fatti e dalla condanna, il precedente rinnovo del porto d'armi, l'assenza di ulteriori condanne, la riabilitazione, la mancata sanzione disciplinare e il fatto che non avesse mai abusato delle armi, sostenendo che la protrazione del divieto fosse divenuta sine die, irragionevole e sproporzionata e non più giustificata da esigenze di pubblica incolumità.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per motivi aggiunti. Ha ribadito che il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l'affidabilità del destinatario, essendo sufficiente un ragionevole rischio e non occorrendo un concreto abuso delle armi. Il divieto non può essere necessariamente perpetuo: dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze il destinatario ha un interesse al riesame della propria posizione. Tuttavia, la riabilitazione non elimina la possibilità di considerare, in sede amministrativa, i fatti storici oggetto della condanna, poiché estingue le pene accessorie e gli effetti penali, ma non impedisce la valutazione amministrativa della vicenda. Nel caso concreto, la condanna irrevocabile per violenza sessuale su minori di quattordici anni, commessa con più azioni e abusando della qualità di insegnante, rientrava tra i reati ostativi previsti dall'art. 43, comma 1, lett. a), T.U.L.P.S. e costituiva un elemento di particolare gravità e disvalore sociale. In presenza di riabilitazione, l'art. 43, comma 2, T.U.L.P.S. consente comunque all'autorità di negare il titolo, rimettendo la decisione a una valutazione discrezionale. La Prefettura aveva svolto una nuova istruttoria, acquisito il parere negativo della Questura e motivato il diniego valorizzando la gravità dei fatti, il deficit di autocontrollo e di adesione alle regole di civile convivenza, nonché la conseguente inaffidabilità nella detenzione di armi. Tale valutazione è stata ritenuta congrua, ragionevole, non illogica e coerente con la prevalenza dell'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone sull'interesse privato alla detenzione di armi. Il decorso del tempo e la riabilitazione non attribuiscono un diritto alla revoca, ma solo un interesse legittimo al riesame. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Richiamato nel sistema dei requisiti ostativi al rilascio delle licenze di pubblica sicurezza in materia di armi.

  • art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Richiamato quale base normativa del potere prefettizio in materia di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.

  • art. 43, comma 1, lett. a), R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza …

    La condanna per il delitto indicato costituisce causa automaticamente ostativa al rilascio del porto d'armi in assenza di riabilitazione.

  • art. 43, comma 2, R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    la licenza può essere ricusata

    Dopo la riabilitazione, la condanna non opera più come causa automatica necessariamente ostativa, ma l'autorità può comunque negare il titolo sulla base di una valutazione discrezionale dell'affidabilità del richiedente.

  • art. 178 c.p.

    La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna

    La riabilitazione produce effetti nell'ambito penale, ma non impedisce all'Amministrazione di valutare la vicenda e i fatti storici della condanna ai fini dell'affidabilità nella detenzione di armi.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente in relazione al buon andamento; il TAR non ha ravvisato violazioni, ritenendo ragionevole e coerente con la tutela della pubblica incolumità la protrazione del divieto.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato per evidenziare che il porto e la detenzione di armi sono soggetti a un generale divieto, rispetto al quale le autorizzazioni costituiscono una deroga eccezionale.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Richiamato a conferma del carattere eccezionale della detenzione di armi rispetto al generale divieto di portare e detenere mezzi di offesa.

Massime di principio

  • Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, fondata su una valutazione prognostica dell'affidabilità del destinatario; per la sua adozione è sufficiente un ragionevole rischio e non è necessario l'accertamento di un concreto abuso delle armi.
  • La condanna per un delitto non colposo contro le persone commesso con violenza, rientrante nell'art. 43, comma 1, lett. a), T.U.L.P.S., impedisce automaticamente il rilascio del porto d'armi in assenza di riabilitazione, senza che l'Amministrazione debba compiere una valutazione comparativa di elementi favorevoli all'interessato.
  • La riabilitazione estingue le pene accessorie e gli effetti penali della condanna, ma non preclude all'autorità di pubblica sicurezza la valutazione dei fatti storici oggetto della condanna ai fini del giudizio amministrativo di affidabilità nella detenzione di armi.
  • Il divieto di detenzione di armi non può essere mantenuto sine die quando siano venute meno l'attualità del giudizio di pericolosità e le ragioni dell'inibizione; dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione, ma non un diritto alla revoca.
  • Nel riesame conseguente alla riabilitazione, l'autorità di pubblica sicurezza conserva un potere discrezionale di negare il rilascio o la revoca del divieto quando, motivando sulla base di un'istruttoria completa, ritenga che la gravità e le modalità dei fatti denotino una persistente inaffidabilità; nel bilanciamento prevale l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità delle persone sull'interesse privato alla detenzione di armi.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaResponsabile del procedimento e competenza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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