Sentenza del 24/02/2020 n. 4853 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla compravendita di un immobile (registrata il 10.6.2005). Questioni principali: mancata allegazione del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza richiamato nell'atto impositivo; contestazione dell'accertamento per presunta unitarietà dell'operazione (collegamento tra preliminare del 23.11.2004 e rogito 17.5.2005) e la conseguente solidarietà tra il ricorrente e la moglie; impugnazione delle sanzioni applicate per occultamento di parte del corrispettivo
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione svolta per relationem in quanto il documento richiamato era noto o il contenuto essenziale era stato reso comprensibile, confermando la legittimità dell'accertamento in ordine al collegamento tra atti e al vincolo di solidarietà, e ha ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni ai sensi del D.P.R. n.131/1986, art.72. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio
Norme richiamate
D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 7, comma 1, lett. c)
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha ritenuto sussistente il vizio denunciato alla luce dei principi sullo statuto del contribuente e della motivazione per relationem
L. n. 212 del 2000, art. 7 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di allegazione o riproduzione degli atti richiamati ha lo scopo di rendere comprensibili le ragioni della decisione; può essere assolto per relationem se il contenuto essenziale è riprodotto o il documento è noto al contribuente
L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3
La motivazione per relationem è ammessa ma non richiede necessariamente l'allegazione del documento se l'atto impugnato riproduce il contenuto essenziale o il documento è stato già portato a conoscenza del contribuente
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 72
Prevede la sanzione amministrativa per l'occultamento di parte del corrispettivo nella registrazione dell'atto di vendita; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sanzione in presenza di occultamento
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 57
Richiamati nelle censure del ricorrente in relazione alla valutazione delle operazioni e alla solidarietà; la Corte ha ritenuto non censurabili in cassazione le valutazioni di merito operate dai giudici di merito
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2, 9 e 16
Norme sulle sanzioni tributarie e sulla motivazione degli atti sanzionatori; la Corte ha ritenuto che la motivazione richiesta per l'irrogazione delle sanzioni fosse adeguata
L. n. 689 del 1981, art. 5
Richiamata nella prospettazione del ricorrente in combinato con le norme sulle sanzioni; non ha portato alla nullità delle sanzioni nella decisione
Codice di procedura civile, art. 112
Contestazione per omessa pronuncia su questione di merito: la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero questioni di valutazione del merito non sindacabili in cassazione
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida quando l'atto impugnato riproduce il contenuto essenziale del documento richiamato o quando il documento è già noto al contribuente per precedente notificazione; in tali casi la mancata allegazione non determina automaticamente nullità dell'atto
- La Corte non riesamina liberamente i fatti e le valutazioni di merito: contestazioni basate su diverso apprezzamento delle prove o sulla richiesta di una diversa ricostruzione fattuale sono generalmente inammissibili in sede di cassazione
- Per ritenere l'unitarietà di operazioni (preliminare e rogito) è necessaria una valutazione concreta degli elementi colleganti; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel trarre tali conclusioni e la cassazione le controlla solo per vizi di motivazione formale
- La solidarietà tra acquirenti può essere riconosciuta quando, sulla base dell'atto che regola le vicende traslative, risulti che entrambi i soggetti sono destinatari della vicenda traslativa nella sostanza (cioè entrambi risultano gravati dalla responsabilità per l'intero corrispettivo)
- L'applicazione delle sanzioni per occultamento di corrispettivo (D.P.R. 131/1986, art.72) è legittima se emergono elementi che attestano la mancata dichiarazione di parte del prezzo; l'amministrazione deve comunque fornire adeguata motivazione
- Se si intende impugnare un atto per carenza di motivazione che si limita a richiamare altri documenti, il contribuente dovrebbe dimostrare che non era in grado di comprendere le ragioni dell'atto o che il documento richiamato non era accessibile
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