Cassazione Penale, Ordinanza n. 00945/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La sentenza di appello aveva parzialmente confermato la condanna di due imputati per il reato di incendio. Uno dei ricorrenti contestava la ricostruzione del fatto, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente desunto dal filmato delle telecamere di sorveglianza che egli avesse trasferito all'altro materiale utile a provocare l'incendio; l'altro, insieme al primo, censurava anche il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che la doglianza sul fatto tendeva, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, mentre la pena era stata motivata in modo congruo con riferimento alla gravità concreta del fatto e alla personalità degli imputati, valorizzando i numerosi precedenti penali.
La decisione
La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ipotesi di esonero. Restano ferme le statuizioni di merito che avevano accertato la responsabilità per il reato di incendio e determinato le pene indicate in appello, con riduzione per uno degli imputati in ragione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata.
Norme richiamate
art. 425 c.p.
È il titolo di reato per cui gli imputati erano stati dichiarati responsabili; la Corte non ne discute la configurazione astratta, ma valuta soltanto la tenuta della ricostruzione probatoria e del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, quando la censura mira solo a sostituire una diversa lettura del fatto a quella logicamente e congruamente accolta dai giudici di merito.
- La motivazione sulla pena è adeguata quando dà conto della gravità concreta del fatto e della personalità dell'imputato, potendo legittimamente valorizzare i precedenti penali.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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