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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4969/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati in base al concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Denunciano: (i) omissione/incompletezza del dispositivo della sentenza (presunta violazione degli artt. 598 e 546, comma 3, c.p.p.), ossia il dispositivo pubblicato non corrisponderebbe a quello pronunciato in udienza; (ii) errato computo dei periodi di sospensione ai fini della prescrizione (riferimento agli artt. 157 e 159 c.p.), con particolare censura sui termini e sul limite di 60 giorni della sospensione; (iii) (per Oronzio) omissione della motivazione e dell'atto dispositivo in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo: ha ritenuto infondato il vizio di nullità per omissione del dispositivo, aderendo alla giurisprudenza che distingue la nullità assoluta (mancanza totale del dispositivo) dall'errore materiale di trascrizione; nel caso di specie il dispositivo era stato letto in udienza ed è stato poi integrato con ordinanza del 17/11/2011 che ha corretto l'errore materiale e ha altresì disposto la sospensione condizionale della pena per Oronzio. Sul secondo motivo: ha ritenuto le doglianze del tutto generiche e prive dei necessari elementi di autosufficienza (i ricorrenti non indicano i periodi specifici o le cause di sospensione contestate). Il terzo motivo di Oronzio è stato considerato inammissibile perché la correzione con ordinanza aveva reso palese la decisione sulla sospensione condizionale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Riferimento al procedimento di concordato per definizione della responsabilità e della pena: la sentenza d'appello ha condannato i ricorrenti sulla base del concordato così come previsto dalla norma.

  • art. 598 cod. proc. pen.

    La norma che prescrive i requisiti formali della sentenza è stata richiamata dai ricorrenti per censurare la presunta omissione del dispositivo; la Corte ha distinto tra mancanza totale del dispositivo (che integra nullità) e mera omissione materiale trascrivibile/corrigibile.

  • art. 546, comma 3, cod. proc. pen.

    La disposizione sulla nullità per dispositivo mancante o incompleto è stata interpretata dalla Corte nel senso che la nullità scatta solo quando il dispositivo manca totalmente; se il dispositivo è stato pronunciato in udienza ma non trascritto per errore materiale, la nullità non opera e l'errore è sanabile.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma invocabile per la correzione di errori materiali nella sentenza: la Corte ha ritenuto applicabile la procedura di correzione dell'errore materiale quando non c'è alterazione del contenuto sostanziale del decisum.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in rapporto al computo dei termini di prescrizione e alle sospensioni; la Corte ha ritenuto la lamentela generica e non sufficiente a dimostrare un errore di calcolo.

  • art. 159 cod. pen.

    Norma sulle interruzioni e sospensioni della prescrizione: la Corte ha richiesto prove e indicazioni dettagliate da parte del ricorrente per valutare un'eventuale errata valutazione delle sospensioni da parte del giudice di merito.

Massime di principio

  • La mancanza del dispositivo integra nullità solo se il dispositivo manca totalmente; la mera omissione materiale del dispositivo trascritto può essere sanata mediante la procedura di correzione (art.130 c.p.p.) se in udienza il dispositivo è stato letto e non vi è incertezza sul contenuto della decisione.
  • Le correzioni con ordinanza che integrano e chiariscono il contenuto del dispositivo e della motivazione estinguono in genere il vizio denunciato in cassazione quando non vi sia mutamento sostanziale del decisum.
  • Le impugnative in Cassazione devono essere autosufficienti e specifiche: per censure tecniche (es. errato computo delle sospensioni o della prescrizione) il ricorrente deve indicare esattamente i periodi contestati, i calcoli svolti e le fonti di errore; le doglianze generiche sono inammissibili.
  • Quando è contestata la mancata concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), è necessario verificare se tale beneficio risulti dalla pronuncia o da successiva integrazione; una correzione formale che accerti l'attribuzione del beneficio rende la censura infondata.
  • In caso di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le prescrizioni formali relative alla motivazione e al dispositivo vanno comunque rispettate, ma gli errori meramente formali e non incidenti sul contenuto sostanziale della decisione sono riparabili.

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