Cassazione Penale, Sentenza n. 4969/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li ha condannati in base al concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Denunciano: (i) omissione/incompletezza del dispositivo della sentenza (presunta violazione degli artt. 598 e 546, comma 3, c.p.p.), ossia il dispositivo pubblicato non corrisponderebbe a quello pronunciato in udienza; (ii) errato computo dei periodi di sospensione ai fini della prescrizione (riferimento agli artt. 157 e 159 c.p.), con particolare censura sui termini e sul limite di 60 giorni della sospensione; (iii) (per Oronzio) omissione della motivazione e dell'atto dispositivo in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo: ha ritenuto infondato il vizio di nullità per omissione del dispositivo, aderendo alla giurisprudenza che distingue la nullità assoluta (mancanza totale del dispositivo) dall'errore materiale di trascrizione; nel caso di specie il dispositivo era stato letto in udienza ed è stato poi integrato con ordinanza del 17/11/2011 che ha corretto l'errore materiale e ha altresì disposto la sospensione condizionale della pena per Oronzio. Sul secondo motivo: ha ritenuto le doglianze del tutto generiche e prive dei necessari elementi di autosufficienza (i ricorrenti non indicano i periodi specifici o le cause di sospensione contestate). Il terzo motivo di Oronzio è stato considerato inammissibile perché la correzione con ordinanza aveva reso palese la decisione sulla sospensione condizionale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Riferimento al procedimento di concordato per definizione della responsabilità e della pena: la sentenza d'appello ha condannato i ricorrenti sulla base del concordato così come previsto dalla norma.
art. 598 cod. proc. pen.
La norma che prescrive i requisiti formali della sentenza è stata richiamata dai ricorrenti per censurare la presunta omissione del dispositivo; la Corte ha distinto tra mancanza totale del dispositivo (che integra nullità) e mera omissione materiale trascrivibile/corrigibile.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
La disposizione sulla nullità per dispositivo mancante o incompleto è stata interpretata dalla Corte nel senso che la nullità scatta solo quando il dispositivo manca totalmente; se il dispositivo è stato pronunciato in udienza ma non trascritto per errore materiale, la nullità non opera e l'errore è sanabile.
art. 130 cod. proc. pen.
Norma invocabile per la correzione di errori materiali nella sentenza: la Corte ha ritenuto applicabile la procedura di correzione dell'errore materiale quando non c'è alterazione del contenuto sostanziale del decisum.
art. 157 cod. pen.
Richiamato dai ricorrenti in rapporto al computo dei termini di prescrizione e alle sospensioni; la Corte ha ritenuto la lamentela generica e non sufficiente a dimostrare un errore di calcolo.
art. 159 cod. pen.
Norma sulle interruzioni e sospensioni della prescrizione: la Corte ha richiesto prove e indicazioni dettagliate da parte del ricorrente per valutare un'eventuale errata valutazione delle sospensioni da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- La mancanza del dispositivo integra nullità solo se il dispositivo manca totalmente; la mera omissione materiale del dispositivo trascritto può essere sanata mediante la procedura di correzione (art.130 c.p.p.) se in udienza il dispositivo è stato letto e non vi è incertezza sul contenuto della decisione.
- Le correzioni con ordinanza che integrano e chiariscono il contenuto del dispositivo e della motivazione estinguono in genere il vizio denunciato in cassazione quando non vi sia mutamento sostanziale del decisum.
- Le impugnative in Cassazione devono essere autosufficienti e specifiche: per censure tecniche (es. errato computo delle sospensioni o della prescrizione) il ricorrente deve indicare esattamente i periodi contestati, i calcoli svolti e le fonti di errore; le doglianze generiche sono inammissibili.
- Quando è contestata la mancata concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena), è necessario verificare se tale beneficio risulti dalla pronuncia o da successiva integrazione; una correzione formale che accerti l'attribuzione del beneficio rende la censura infondata.
- In caso di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le prescrizioni formali relative alla motivazione e al dispositivo vanno comunque rispettate, ma gli errori meramente formali e non incidenti sul contenuto sostanziale della decisione sono riparabili.
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