Sentenza n. 211/2026 - Bari, Sezione U
“per l'accertamento della non debenza dei contributi di costruzione di cui ai seguenti atti e per l'annullamento degli stessi Atto di Rettifica dei contributi di costruzione prot. n. 15952 del 14 settembre 2020 avente il seguente oggetto:”Pratica Edilizia n. 48/2008 – P.d.C. n. 06/2009 del 28/01/2009” Rettifica contributo di costruzione art. 16 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. - Delibere Commissario Straordinario n.ri 14 e 15 del 24/07/19” notificato il 24/09/2020 (Allegato 1); nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto o conseguente, comunque connesso, ancorché non conosciuto, compresa: la Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Turi n. 14 del 24/05/2019 1 (Allegato 2); la Delibera del Commissario Straordinario del Comune di Turi n. 15 del 24/05/2019 (Allegato 3) nonché, in via subordinata e condizionata al rigetto della domanda principale, per la ripetizione delle maggior somme versate con interessi e rivalutazione.”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di rettifica e richiesta di integrazione del contributo di costruzione relativo a un permesso di costruire, per l'importo di € 12.309,05, unitamente alle delibere commissariali presupposte di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento della non debenza del contributo aggiuntivo e l'annullamento dell'atto comunale di rettifica, formulando subordinatamente domanda di ripetizione delle maggiori somme versate. Ha dedotto, anzitutto, l'inesistenza o nullità dell'atto per mancata indicazione dell'estensore, del responsabile dell'ufficio o del procedimento e per omessa sottoscrizione. Ha inoltre eccepito la prescrizione decennale del credito comunale, sostenendo che il termine decorresse dal rilascio del permesso di costruire del 28 gennaio 2009. Ha lamentato la violazione dei principi di buona fede, trasparenza, buon andamento e legittimo affidamento, ritenendo illegittima la rettifica del contributo dopo molti anni. Infine, ha contestato l'esattezza del ricalcolo, osservando che l'aggiornamento ISTAT riguardava il periodo giugno 2003-marzo 2005, mentre il permesso era stato rilasciato nel 2009, e ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione per la mancata esposizione dei conteggi e delle modalità di determinazione della differenza richiesta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa alla pretesa inesistenza o nullità dell'atto è stata ritenuta infondata perché il Comune ha depositato il testo integrale del provvedimento, composto di due pagine, recante nell'ultima pagina il nominativo del redattore e la sottoscrizione. È stata respinta anche l'eccezione di prescrizione. Il contributo di costruzione comprende gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione, soggetti a distinti termini iniziali di prescrizione: per gli oneri di urbanizzazione il termine decorre dal rilascio o dalla formazione del titolo edilizio, mentre per il costo di costruzione decorre dalla comunicazione di fine lavori. Nel caso concreto, il costo di costruzione non era prescritto alla data della richiesta del 24 settembre 2020, poiché la fine lavori risaliva al 30 maggio 2011. Quanto agli oneri di urbanizzazione, il dies a quo è stato individuato nel 20 maggio 2011, data della SCIA in variante che aveva modificato in modo sostanziale le superfici, e comunque il Comune aveva interrotto la prescrizione con la richiesta di integrazione del 20 settembre 2012. Il TAR ha escluso anche la violazione dell'affidamento e dei principi di buona fede, ritenendo che l'amministrazione si fosse limitata a correggere un errore di quantificazione per richiedere quanto effettivamente dovuto. È stata inoltre respinta la contestazione sull'applicazione dell'aggiornamento ISTAT: l'adeguamento riferito al periodo giugno 2003-marzo 2005 opera per i permessi rilasciati successivamente e non retroattivamente sui soli titoli formati nello stesso periodo. Quanto al difetto di istruttoria e motivazione, il Collegio ha ritenuto sufficiente il richiamo al conteggio predisposto dal tecnico incaricato dal Comune e alla tabella di calcolo prodotta in giudizio. La ricorrente, inoltre, non aveva contestato specificamente i conteggi né prodotto un proprio calcolo alternativo e non aveva richiesto l'accesso agli atti istruttori. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 16 d.P.R. 380/2001
"1. Salvo quanto disposto all’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione"
Il contributo di costruzione si articola in oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, con distinti momenti di esigibilità: gli oneri al rilascio del titolo, salvo rateizzazione, e il costo di costruzione entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori.
art. 2935 c.c.
"La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il credito diviene esigibile; per il contributo di costruzione ciò comporta una decorrenza distinta per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.
art. 2946 c.c.
La prescrizione ordinaria decennale è applicabile al credito relativo al contributo di costruzione.
art. 7, comma 1, l.r. Puglia n. 6/1985
La disposizione è richiamata quale base dell'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione mediante l'indice di variazione dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale.
delibera Giunta regionale Puglia n. 814/2003
È richiamata con riferimento al costo massimo per l'edilizia residenziale agevolata utilizzato nell'aggiornamento del costo di costruzione.
Massime di principio
- Il contributo di costruzione è composto dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione, i cui crediti hanno distinti momenti di esigibilità e, conseguentemente, distinti dies a quo della prescrizione decennale: per gli oneri di urbanizzazione dal rilascio o dalla formazione del titolo edilizio, mentre per il costo di costruzione dalla comunicazione di fine lavori.
- Una variante sostanziale al titolo edilizio, che modifichi le superfici dell'intervento, può incidere sulla quantificazione degli oneri di urbanizzazione e determinare la decorrenza del termine di prescrizione con riferimento alla data della variante.
- La richiesta dell'amministrazione di integrazione del contributo di costruzione costituisce atto interruttivo della prescrizione del relativo credito.
- L'aggiornamento degli importi del contributo di costruzione riferito a un determinato periodo di variazione degli indici ISTAT opera per i titoli edilizi rilasciati successivamente e non retroattivamente per i soli titoli formati nel periodo cui si riferisce la variazione.
- La rettifica di un errore di quantificazione del contributo di costruzione, finalizzata a richiedere l'importo effettivamente dovuto, non viola di per sé il legittimo affidamento del privato né i principi di buona fede, trasparenza e buon andamento.
- Il ricorrente che contesti la correttezza dei conteggi posti a fondamento della rettifica del contributo deve contestarli specificamente e fornire, ove possibile, un calcolo alternativo; in mancanza, l'amministrazione può assolvere l'obbligo istruttorio e motivazionale mediante il richiamo al conteggio tecnico e alla relativa tabella di calcolo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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