Cassazione Penale, Sentenza n. 28059/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma (04/01/2024) avverso il sequestro preventivo: 1) conto corrente e titoli intestati a Maglio; 2) autovettura Porsche Boxter (proprietà The Russian s.r.l.s.); 3) capitale sociale della The Russian s.r.l.s. Contestazioni principali: nullità per omessa/irregolare notifica (art.161 comma 4 cp. proc. pen. e richiamo ad art.157-ter/157), illegittimità delle proroghe delle indagini e inutilizzabilità degli atti (artt.404, 406, 407 cp. proc. pen.), presunto ne bis in idem con procedimenti precedenti, incompetenza territoriale, carenza del fumus del reato (contestazione della sussistenza dei reati presupposti - artt. 648-bis, 512-bis e relative questioni di temporalità rispetto all'entrata in vigore della norma), insufficienza delle indagini sul patrimonio della ricorrente, affidabilità dell'unica informatrice (Daria Zarrella), ed estinzione dei reati tributari presupposti che giustificherebbero il sequestro finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che, nella specie, è rimasto in piedi solo il sequestro impeditivo del capitale sociale della The Russians s.r.l.s. rispetto al capo b) per il quale la Maglio è qualificata come soggetto terzo. La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni: la notifica al difensore è stata corretta ai sensi dell'art.161 comma 4 cod. proc. pen. per domicilio inidoneo (ed è irrilevante una successiva presunta comunicazione di rifiuto non prodotta); le eccezioni sulle proroghe e sull'inutilizzabilità degli atti sono inammissibili in quanto la ricorrente è terza rispetto al reato oggetto del sequestro; il dedotto ne bis in idem non era provato; è legittimo che, pur dichiarandosi incompetente il giudice per territorio, sia disposto un sequestro reale ai sensi dell'art.27 cod. proc. pen. senza l'onere dell'urgenza richiesto per le misure personali dall'art.291 comma 2; le questioni di fatto e la valutazione degli elementi indiziari non sono sindacabili in Cassazione, salvo violazioni di legge o vizi motivazionali molto gravi. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla temporalità dell'applicabilità dell'art.512-bis e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e a una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-quater c.p.
Norma richiamata come titolo per la confisca del profitto del reato di riciclaggio; il sequestro è stato disposto anche ai fini di tale confisca.
art. 321 c.p.p. comma 2
Utilizzato per il sequestro finalizzato alla confisca facoltativa ex art.240 c.p.; il capitale sociale era stato sequestrato anche ai sensi di questa disposizione.
art. 321 c.p.p. comma 1
Invocato per il sequestro cautelativo per il rischio che la libera disponibilità del bene potesse agevolare la commissione del reato.
art. 161 c.p.p. comma 4
Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione: la notifica al difensore tramite PEC era valida perché il domicilio risultava inidoneo, dopo tentativi di reperimento e contatti falliti.
art. 157-ter c.p.p.
Citato dalla difesa come disposizione ora rilevante per le notifiche; la Corte ha valutato che non fosse applicabile alla fattispecie in presenza di domicilio inidoneo che consente la notifica al difensore ex art.161(4).
art. 157 c.p.p.
Richiamato nel contesto delle regole alternative di notifica (deposito presso la casa comunale) ma la Corte ha ritenuto non necessaria la sua applicazione dato lo stato di inidoneità del domicilio.
artt. 404, 406, 407 c.p.p.
Richiamati dalla difesa per dedurre inutilizzabilità degli atti successivi a proroghe illegittime; la Corte ha ritenuto le eccezioni inconferenti in capo alla terza interessata e non idonee a invalidare il sequestro.
art. 649 c.p.p.
Denominazione normativa citata nella contestazione procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione correlata al ne bis in idem sollevata dalla difesa.
art. 27 c.p.p.
Disposizione che consente l'efficacia differita dei provvedimenti quando il giudice si dichiara incompetente; la Corte ha affermato che si applica anche alle misure cautelari reali, consentendo al giudice procedente, pur riconoscendosi incompetente, di disporre il sequestro nei presupposti dell'art.321 c.p.p.
art. 291 c.p.p. comma 2
Norma sulle misure cautelari personali che richiede la valutazione dell'urgenza; la Corte ha distinto l'onere applicabile alle personali da quello delle misure reali.
art. 512-bis c.p.
Norma penale richiamata nel capo b); la difesa aveva contestato la sua applicabilità ai fatti antecedenti all'entrata in vigore, ma la Corte ha ritenuto la continuità tra le fattispecie precedenti e la nuova norma e ha giudicato infondata la questione temporale.
art. 648-bis c.p.
Norma connessa ai reati presupposti (riciclaggio/equivalenti) la cui sussistenza è stata contestata dalla difesa; la Corte ha ritenuto che le questioni di merito non fossero sindacabili in sede di cassazione cautelare salvo violazioni di legge.
art. 325 c.p.p.
Richiamato per limitare il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari reali ai soli motivi di legalità (violazione di legge, vizi gravissimi della motivazione).
art. 606 c.p.p. lett. e
Norma citata per chiarire che l'illogicità manifesta della motivazione deve essere dedotta con il motivo specifico previsto da questa disposizione, non in ordine alla contestazione dei fatti generici.
art. 585 c.p.p. comma 4
Richiamato per affermare che l'inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi nuovi: non è ammessa sanatoria mediante introduzione di nuovi motivi in Cassazione.
art. 616 c.p.p.
Norma che autorizza la condanna alle spese e a somme alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente secondo questa disposizione.
Massime di principio
- Il terzo interessato da un sequestro preventivo finalizzato alla confisca (es. beni intestati a terzi) può contestare principalmente la titolarità e la proprietà dei beni, ma non è legittimato a impugnare i presupposti sostanziali della misura (es. sussistenza del reato) che riguardano l'indagato principal e; cioè, le obiezioni sulla pericolosità o sulla provenienza dei beni sono prerogativa dell'indagato.
- La notifica al difensore ex art.161(4) c.p.p. è valida quando il domicilio dichiarato è inidoneo o insufficiente dopo tentativi effettivi di reperimento; la difesa deve provare la reale idoneità del domicilio per contrastare tale notifica.
- Il giudice che si dichiara incompetente per territorio può comunque adottare provvedimenti cautelari reali ai sensi dell'art.27 c.p.p., senza dover dimostrare l'urgenza richiesta per le misure personali: la disciplina è diversa tra misure reali e personali.
- In Cassazione il sindacato sui provvedimenti cautelari reali è limitato: sono ammissibili motivi di legittimità, violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; la ricostruzione dei fatti e la valutazione degli indizi sono generalmente riservate al merito.
- Il principio di ne bis in idem richiede identità non solo del fatto ma anche degli elementi e delle valutazioni poste a fondamento delle misure; la mera sovrapposizione di fatti o persone non è sufficiente a dimostrare l'improcedibilità per ne bis in idem.
- Questioni relative alla temporalità di applicazione di nuove fattispecie penali vanno esaminate con riguardo alla continuità o discontinuità tra testi normativi: se non vi sono sostanziali differenze, la nuova norma può essere ritenuta applicabile ai fatti oggetto di scrutinio.
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