Ordinanza n. 132/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - dei provvedimenti del 2.1.2026 emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brindisi di revoca dei nullaosta all’ingresso sul territorio nazionale per lavoro subordinato rilasciati ai lavoratori cittadini del Bangladesh: - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- – - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- – - -OMISSIS-in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- – --OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- – - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- – --OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- – - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- – --OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- --OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- – - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- – - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS- in data 6.1.2024 – codice pratica -OMISSIS- su istanza della società ricorrente, in persona del legale rappresentante -OMISSIS-, “in quanto, come previsto dalla circolare INL n. prot. -OMISSIS- del 19.4.2017, il datore di lavoro è stato oggetto, nell’ultimo biennio, di sanzioni a causa di lavoro irregolare”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. nonché per la condanna del Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi a rilasciare il nulla osta all’ingresso sul territorio nazionale ai lavoratori, cittadini del Bangladesh innanzi indicati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di revoca dei nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato rilasciati a lavoratori cittadini del Bangladesh
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Brindisi ha revocato numerosi nulla osta già rilasciati, motivando con il fatto che il datore di lavoro era stato oggetto, nell'ultimo biennio, di sanzioni per lavoro irregolare. La ricorrente ha dedotto che l'art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 non prevede una revoca automatica del nulla osta, ma impone una valutazione concreta e proporzionata da parte dell'autorità prefettizia. Nel caso concreto, la società era stata destinataria di un verbale dell'Ispettorato territoriale del lavoro del 9 luglio 2024 per avere impiegato una dipendente per un solo giorno di lavoro irregolare; la sanzione era stata prontamente estinta e la lavoratrice era stata regolarmente assunta, come attestato dal verbale del 3 settembre 2024. È stata inoltre censurata la genericità della motivazione dei provvedimenti, che facevano riferimento indistintamente a "sanzioni" senza specificarne la tipologia e senza considerare la concreta natura e gravità dell'irregolarità. La ricorrente ha infine richiamato l'orientamento secondo cui le conseguenze negative delle condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro non dovrebbero ricadere sui lavoratori extracomunitari.
La decisione
Il TAR, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto assistita da adeguato fumus la censura relativa all'illegittimo automatismo della revoca. L'art. 4, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998, pur consentendo il rifiuto o la revoca del nulla osta quando il datore di lavoro sia stato sanzionato per lavoro irregolare, non esclude la necessità di una valutazione concreta, individualizzata e proporzionata sull'opportunità della revoca. La Prefettura avrebbe dovuto considerare che l'irregolarità riguardava un solo giorno di lavoro nero, che la sanzione era stata prontamente sanata e che la lavoratrice era stata regolarmente assunta. Il TAR ha inoltre rilevato la genericità del riferimento alle "sanzioni" contenuto nei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto sussistente anche il danno grave e irreparabile. Di conseguenza ha accolto l'istanza cautelare ai fini dell'immediato riesame, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per la prima udienza utile del gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 4, comma 12, d.lgs. 286/1998
fuori dei casi di cui all'articolo 22, commi 5-bis e 5-ter, il nulla osta al lavoro stagionale può essere rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, può essere revocato quando (fra gli altri) il datore di lavoro è stato oggetto di sanzioni a causa di lavoro irregolare
La disposizione non determina una revoca automatica del nulla osta, ma richiede una concreta valutazione dell'autorità prefettizia, secondo canoni di proporzionalità, sulla necessità o meno della revoca.
art. 22, commi 5-bis e 5-ter, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata dall'art. 4, comma 12, come delimitazione dei casi cui la disciplina del nulla osta si riferisce; il testo dell'ordinanza non sviluppa ulteriori profili interpretativi.
art. 3, commi 3, 3-bis e 3-ter, d.l. n. 12/2022
Norme richiamate nel verbale ispettivo quale base della contestazione per l'impiego di una lavoratrice per un giorno di lavoro irregolare.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La previsione normativa che consente di rifiutare o revocare un nulla osta al lavoro in ragione di sanzioni inflitte al datore di lavoro per lavoro irregolare non comporta un automatismo sanzionatorio: l'amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e proporzionata sulla necessità della revoca.
- Nel valutare la revoca di nulla osta già rilasciati, l'autorità prefettizia deve considerare la natura, la gravità e la durata dell'irregolarità, nonché l'eventuale tempestiva regolarizzazione della posizione lavorativa e l'estinzione della sanzione.
- Un provvedimento di revoca non è adeguatamente motivato quando si limita a richiamare genericamente l'esistenza di "sanzioni" per lavoro irregolare senza specificarne la tipologia e senza confrontarsi con gli elementi concreti rilevanti ai fini della proporzionalità della misura.
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti può essere disposta ai fini dell'immediato riesame quando il provvedimento appare fondato su un automatismo non imposto dalla legge, la motivazione è generica e ricorre un danno grave e irreparabile.
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