Ordinanza n. 39/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza sindacale n. 21 del 2025 con cui è stato posto il divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici del territorio comunale (art 2) e l'obbligo dell'utilizzo di museruola nella conduzione dei cani di media e grossa taglia (art. 1).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che vieta l'accesso dei cani nei parchi pubblici comunali e impone l'uso della museruola per i cani di media e grossa taglia
Esito
La controversia
L'associazione ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, un'ordinanza sindacale del 2025 recante due misure: il divieto di accesso dei cani nei parchi pubblici del territorio comunale e l'obbligo di utilizzare la museruola nella conduzione dei cani di media e grossa taglia. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, che devono pertanto ritenersi non determinabili.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dall'associazione fossero adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza. Ha quindi fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 22 aprile 2026. Non è stata resa una decisione definitiva sulla legittimità dell'ordinanza né sui motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente siano adeguatamente soddisfatte mediante la celere trattazione del merito della controversia
Il giudice può soddisfare le esigenze cautelari mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito, anziché concedere una misura cautelare provvisoria o sospensiva.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione della causa, il giudice amministrativo può fissare una celere udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura di gestione della domanda cautelare e non comporta, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.
Come è indicizzato
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