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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16948/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 497‑bis comma 2 c.p. (formazione/detenzione, fuori dall'uso personale, di carta d'identità contraffatta) in concorso: Miracolo contesta la propria compartecipazione sostenendo di essere stato trovato solo in possesso dell'originale della polizza (non del documento contraffatto), di non avere rapporti dimostrati con le donne autrici materiali e di aver semplicemente dimenticato di restituire la polizza in qualità di agente assicurativo; Di Rocco impugna per vizio e illogicità della motivazione (sostiene buona fede/estraneità), per errore nel calcolo della pena (giusta applicazione delle attenuanti e disciplina del rito abbreviato) e per il diniego del beneficio della "non menzione" nel casellario giudiziale (sostiene la natura episodica del fatto e l'impatto occupazionale della menzione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto le censure reiterative, generiche e non specifiche: non è consentita in Cassazione una rivalutazione del merito probatorio se la motivazione di merito è logicamente adeguata; il possesso da parte di Di Rocco della carta d'identità contraffatta e della copia della polizza, unitamente alla presenza e ai contatti con le donne, sono elementi idonei a provare la consapevolezza e la rilevanza della sua partecipazione; la posizione di Miracolo è stata ritenuta non spiegata con alternative plausibili e la presenza di altra documentazione riferibile all'identità fittizia giustifica la sua responsabilità. Quanto alla quantificazione della pena, la Corte ha ritenuto legittimo il calcolo effettuato, inclusa la riduzione per il rito abbreviato e l'applicazione dell'art. 62‑bis c.p.; il diniego della non menzione è stato altresì giustificato con motivazione adeguata richiamante la modalità della condotta e la natura del reato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 497‑bis c.p.

    La norma punisce la formazione o detenzione, fuori dall'uso personale, di documenti di identità contraffatti; è stata applicata come fattispecie autonoma e il fatto ricadeva nel comma 2; la Corte ha ritenuto provata la fattispecie in relazione al possesso e all'impiego del documento per l'operazione fraudolenta.

  • art. 62‑bis c.p.

    Norma che disciplina la misura della pena e le possibili riduzioni; la Corte ha verificato che la pena inflitta dal primo giudice, poi ridotta per il rito abbreviato, rientrava nell'esercizio discrezionale del giudice di merito e nel perimetro delle riduzioni consentite.

  • art. 175 c.p.

    Prevede il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; la sua concessione è discrezionale e richiede motivazione che valuti i parametri dell'art. 133 c.p.; la Corte d'appello ha motivato il diniego richiamando modalità della condotta e la rilevanza sociale del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma processuale che autorizza la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto l'addebito delle spese e la somma di euro 3.000 in ragione dell'inammissibilità dei ricorsi e della colpa nella proposizione degli stessi.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. 176/2020 e art. 16, comma 1, d.l. 228/2021 conv. L. 15/2022

    Richiamate in sede processuale per indicare il trattamento in forma cartolare del procedimento (trattazione senza udienza), confermando la modalità di trattazione adottata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca solo la logicità e l'adeguatezza argomentativa delle motivazioni di merito; non è ammessa una rinnovata valutazione del fatto e delle prove salvo profili di illogicità manifesta o violazione di legge.
  • I motivi di ricorso che si limitano a reiterare argomentazioni già svolte in appello e soddisfatte con motivazione sono frequentemente dichiarati inammissibili per genericità o aspecificità.
  • Il semplice possesso di un documento contraffatto, se correlato a elementi concreti (es. copia della polizza utilizzata, contatti con gli autori materiali), costituisce un elemento probatorio idoneo a fondare la responsabilità per il reato previsto dall'art. 497‑bis.
  • Per contestare la quantificazione della pena in Cassazione occorre specificare in modo chiaro e motivato l'errore di legge o il travisamento numerico; la valutazione discrezionale del giudice di merito sui limiti della pena e sulle riduzioni non è facilmente sindacabile.
  • La concessione del beneficio della non menzione è discrezionale e richiede una motivazione puntuale da parte del giudice: chi impugna il diniego deve dimostrare concretamente l'irrilevanza sociale della condotta e i parametri favorevoli indicati dall'art. 133 c.p.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è essenziale la specificità e la connessione logico‑giuridica tra le censure proposte e le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata: argomentazioni vaghe o esplorative sono a rischio di inammissibilità.

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