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Sentenza

Sentenza n. 12776/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'annullamento 1) del decreto n. 29985/GRFVG del 14.12.2022, a firma del Direttore Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha determinato di individuare, come da Allegato A, l'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e relativi importi di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, a sensi dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015 (convertito con modificazioni in L. n. 125/2015), del D.M. 6.7.2022 del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (pubblicato il 15.9.2022), dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022 (convertito con modificazioni in L. n. 142/2022) e del D.M. 6.10.2022 del Ministero della salute (pubblicato il 26.10.2022), nonché di accertare nello stato di previsione del bilancio regionale 2022-2024 l'importo complessivo di euro 127.953.977,00 e, per quanto occorrere possa, dell'avviso di pagamento inviato con pec 19.12.2022; 2) di ogni altro atto conseguente, comunque connesso e/o presupposto, ivi compresi: il decreto ministeriale 6 luglio 2022, pubblicato il 15.9.2022, che ha certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce «BA0210 - Dispositivi medici» del modello di rilevazione del conto economico; il decreto ministeriale 6 ottobre 2022, pubblicato il 26.10.2022, di adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018; la circolare del Ministero della Salute 29.07.2019, prot. 22413; l'accordo Stato-Regioni 7.11.2019 Rep. atti n. 181/CSR; l'intesa Stato-Regioni in data 28.9.2022 e tutti gli eventuali atti adottandi e adottati a sensi dell'art. 18 del D.L. 9.8.2022 n. 115, convertito in L. 21.9.2022, n. 142;

Giustizia amministrativa202303566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di individuazione dell'importo di payback dovuto da un'azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, unitamente agli atti statali presupposti e all'avviso di pagamento

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia che individuava le aziende obbligate al ripiano del superamento del tetto di spesa regionale per dispositivi medici e determinava, per ciascuna, gli importi dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché gli atti ministeriali e interistituzionali presupposti e l'avviso di pagamento. Ha dedotto censure riguardanti sia l'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback, sia vizi propri degli atti impugnati. Nel corso del giudizio è intervenuto l'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto, per il quadriennio considerato, l'assolvimento degli obblighi mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato tale versamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Ha rilevato che la ricorrente, dopo l'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta, aveva versato alla Regione la quota del 25 per cento prevista dalla novella, ottenendo così il venir meno dell'interesse attuale alla definizione dell'impugnazione. Il Collegio ha escluso, nella fattispecie, la declaratoria di cessazione della materia del contendere prevista dalla novella, poiché mancavano gli adempimenti comunicativi posti dalla legge a carico delle Regioni e delle Province autonome. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015

    Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e il meccanismo di ripiano a carico delle aziende fornitrici.

  • art. 18 d.l. n. 115/2022, convertito dalla l. n. 142/2022

    È richiamato tra i presupposti normativi degli atti regionali e ministeriali impugnati.

  • d.m. 6 luglio 2022

    Ha certificato il superamento del tetto di spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018.

  • d.m. 6 ottobre 2022

    Ha adottato le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    La disposizione consente di assolvere gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti; nel giudizio esaminato, il versamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. La cessazione della materia del contendere ex lege richiede anche gli adempimenti comunicativi regionali previsti dalla norma.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della definizione del giudizio per improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato nel provvedimento tra le disposizioni processuali applicate.

Massime di principio

  • Il versamento, da parte dell'azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta per gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso contro il provvedimento regionale di ripiano.
  • La cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta per i giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio presuppone anche gli adempimenti comunicativi posti a carico delle Regioni e delle Province autonome; in mancanza di tali adempimenti, il giudizio può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse sulla base dell'avvenuto versamento effettuato dal ricorrente.
  • Quando una sopravvenienza normativa e il comportamento della parte ricorrente fanno venir meno l'interesse attuale alla decisione, il giudice amministrativo può definire il giudizio in rito senza esaminare le censure di legittimità dedotte contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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