Cassazione Penale, Sentenza n. 44841/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza del Tribunale di Cosenza perché il giudice aveva erroneamente dichiarato estinto il reato per remissione di querela pur trattandosi di una fattispecie procedibile d'ufficio (truffa aggravata per minorata difesa). Ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Catanzaro per celebrare il nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Spina era imputato del reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 c.p., con l'aggravante della minorata difesa (circostanza richiamata dall'art. 61, n. 5, avendo le trattative avuto luogo tramite internet). Il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato il reato estinto per remissione di querela. Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza sostenendo che la remissione (anche tacita) è irrilevante quando si tratta di un reato procedibile d'ufficio come la truffa aggravata dalla minorata difesa, e perciò la non procedibilità per remissione di querela è stata erroneamente applicata dal Tribunale.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (truffa), secondo comma, n. 2-bis e terzo comma
reato di cui all'art. 640 - 61 n. 5 c.p.; truffa aggravata dalla circostanza della minorata difesa
La truffa aggravata dalla minorata difesa (richiamata dall'art. 61, n.5) è procedibile d'ufficio e il terzo comma esclude la procedibilità a querela, rendendo quindi inefficace la remissione della querela rispetto a questo delitto.
art. 61, numero 5, cod. pen.
circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa (nella specie le trattative sono avvenute mediante internet)
La circostanza che ostacola la privata difesa (minorata difesa) integra l'aggravante che trasforma la truffa in reato procedibile d'ufficio.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
trattazione scritta del procedimento in cassazione in mancanza di tempestiva richiesta di discussione orale
Consente la trattazione scritta in Cassazione quando non è richiesta la discussione orale nei termini previsti; applicata nel procedimento qui esaminato.
art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (come modificato)
applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Richiamata per motivare l'applicazione della procedura di trattazione scritta nella Cassazione, in combinato disposto con il citato art. 23 del dl 137/2020.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso
Consente alla Corte di cassazione, in caso di annullamento, di trasmettere gli atti alla Corte competente per la celebrazione di un nuovo giudizio.
Massime di principio
- La remissione di querela (anche tacita) non estingue né impedisce la procedibilità quando il reato è espressamente procedibile d'ufficio: in tali casi il giudice non può dichiarare estinto il reato per remissione.
- Quando l'aggravante prevista dall'art. 61 n.5 (minorata difesa) è configurata, la fattispecie di truffa diventa procedibile d'ufficio; il giudice deve accertare la sussistenza di tale aggravante prima di valutare eventuali remizioni della querela.
- Se il giudice di merito applica erroneamente la remissione di querela in presenza di un reato perseguibile d'ufficio, la sentenza è annullabile in Cassazione e gli atti vengono rimessi per nuovo esame al giudice competente.
- Il pubblico ministero o il Procuratore Generale possono impugnare per violazione di legge penale quando viene data efficacia alla remissione della querela nei casi in cui la legge esclude la procedibilità a querela.
- In Cassazione è possibile la trattazione esclusivamente scritta se non è stata richiesta la discussione orale nei termini; le norme emergenziali che disciplinano la trattazione scritta restano applicabili secondo le disposizioni richiamate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44606/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44607/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44611/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44612/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44614/2023 del 07/11/2023
- Sentenza penale · 7 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 44615/2023 del 07/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →