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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13694/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, compreso il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura era sostanzialmente riproduttiva di quella già esaminata e respinta dal giudice di merito: la Corte d'appello aveva infatti confermato il diniego valorizzando, da un lato, precedenti penali anche specifici e, dall'altro, la gravità del fatto, desunta dalla durata non breve dell'assenza dal domicilio. Non risultano dal testo ulteriori motivi di ricorso o altri profili di doglianza.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando il giudice di merito valorizzi precedenti penali anche specifici e la gravità concreta del fatto, desunta dalle modalità della condotta e dalla durata dell'assenza dal domicilio.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che ripropone senza specifiche critiche una censura già adeguatamente esaminata e confutata dal giudice di merito è inammissibile.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimo quando la motivazione di merito valorizzi elementi ostativi quali i precedenti penali dell'imputato e la concreta gravità della condotta.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., la valutazione sulla gravità del fatto può fondarsi anche sulla durata non breve della condotta contestata o dell'assenza dal luogo dovuto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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