Cassazione Penale, Sentenza n. 04230/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
DO. VALUE S.p.A., subentrata come cessionaria del credito ipotecario concesso da UniCredit nel 2004, ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la domanda incidentale di riconoscimento della non opponibilita della confisca penale dell'immobile di proprieta di Parravano Alessandro. La ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che, essendo il procedimento penale instaurato dopo il 13/10/2011, doveva applicarsi la disciplina del d.lgs. n. 159/2011 (e non solo il canone della buona fede), e contestava la valutazione della buona fede dell'istituto mutuante rilevando errori di fatto nella stima del valore dell'immobile e chiedendo che fosse valutata la documentazione bancaria che giustificava l'erogazione del mutuo.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato infondato. La Corte ha confermato che, per i fatti di causa, la confisca era stata disposta e resa definitiva per reati connessi al narcotraffico e che la situazione reddituale e patrimoniale di Parravano evidenziava una macroscopica sproporzione tra valore del cespite e mezzi leciti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in presenza di sequestri e confische disposte anteriormente ad alcune modifiche normative, rileva il canone della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore; tuttavia la banca non ha fornito prova piena della buona fede: emergevano indici di sospetto quali il forte squilibrio tra prezzo di acquisto e capitale mutuato, la incongruenza nelle stime (perizia indicante valore inferiore a quanto mutuato), la possibile simulazione parziale del prezzo e la mancanza di adeguata istruttoria bancaria e di approfondimenti antiriciclaggio. Tali elementi, secondo la Corte, escludono l'incolpevole affidamento del creditore e giustificano il rigetto della domanda di opponibilita del credito rispetto alla confisca.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
La disciplina di tutela dei terzi prevista dal d.lgs. n. 159/2011 e richiamata ma la Corte chiarisce che, per i sequestri e confische disposte anteriormente ad alcune modifiche, l'accertamento relativo alla opponibilita del credito va valutato secondo il canone della buona fede; il requisito dell'assenza di strumentalita previsto dal d.lgs. n. 159/2011 si traduce, rispetto al creditore, in un riflesso oggettivo della buona fede.
art. 240, secondo comma, codice penale (richiamato come quadro normativo della confisca)
Il provvedimento di confisca e stato assunto ai sensi della disciplina penale sulla confisca; la Corte considera la natura della confisca e gli accertamenti patrimoniali fatti nel giudizio penale, ma sottolinea che tali accertamenti non sono automaticamente opponibili al creditore che non ha partecipato al processo penale.
d.l. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies (convertito, ora art. 240-bis cod. pen.)
Rilevante per la confisca per sproporzione: la Corte ricostruisce che la confisca per sproporzione e stata disposta sulla base della manifesta incongruenza tra patrimonio e redditi leciti del condannato; l'accertamento penale costituisce punto di partenza ma non sostituisce la prova della buona fede del creditore nel giudizio esecutivo.
art. 52 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Prevedono la tutela dei crediti dei terzi e i requisiti per l'opponibilita delle garanzie su beni confiscati; la Corte richiama che la nozione di buona fede e l'onere probatorio del creditore sono coerenti con tali disposizioni, ma la loro applicazione puo essere modulata in base alla data e alla natura dei provvedimenti cautelari e di confisca.
art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161
La Corte cita la norma che ha esteso talune tutele previste dal titolo IV del d.lgs. 159/2011 anche alle confische per sproporzione disposte successivamente a specifiche modifiche normative; tuttavia la giurisprudenza richiede un'applicazione attenta e non automatica rispetto ai sequestri anteriori.
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio)
La Corte richiama gli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari finanziari: la mancata adeguata verifica dell'origine dei capitali, della destinazione della somma erogata e delle fonti di reddito costituisce indice di sospetto che puo escludere la buona fede dell'istituto mutuante.
Massime di principio
- La confisca penale resa definitiva per reati gravi costituisce un punto di avvio per l'esame dell'opponibilita del credito, ma non esonera il giudice esecutivo dall'accertamento nel contraddittorio con il creditore; gli accertamenti penali non sono automaticamente vincolanti se il creditore non ha partecipato.
- Quando il sequestro/confisca e anteriore a specifiche modifiche normative, puo trovare applicazione il canone tradizionale della buona fede e dell'affidamento incolpevole piuttosto che una piena applicazione estesa del d.lgs. 159/2011; tuttavia l'assenza di 'strumentalita' prevista dal codice antimafia si traduce, sul piano probatorio, nell'obbligo del creditore di dimostrare la propria buona fede.
- Il creditore che intenda opporre il proprio credito garantito su bene confiscato deve fornire prova approfondita e non meramente formale dell'istruttoria bancaria: documentazione sui redditi, valutazioni sulla sostenibilita finanziaria, esame delle finalita dell'operazione e adempimenti antiriciclaggio.
- Gravi indici di sospetto (mutuo significativamente superiore al prezzo di acquisto, discrepanze sistematiche nelle perizie, operazioni tra congiunti senza reale esborso, irregolarita o simulazioni del prezzo) rendono probabile la esclusione della buona fede del creditore.
- La tempestivita della domanda del terzo creditore e la completa produzione documentale nell'esecuzione sono essenziali: la mancata contestazione specifica o produzione di elementi rilevanti puo portare al rigetto della domanda di opponibilita.
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