Sentenza del 13/02/2017 n. 87 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Prescrizione quinquennale - Conservazione cartelle non riscosse - Prova della notificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal principio riportato emerge che, se l'ente non prova l'esistenza e la regolare notificazione delle cartelle entro il termine rilevante, le intimazioni di pagamento non sono sufficienti a interrompere la prescrizione. Il credito tributario può quindi risultare prescritto. Non essendo disponibile il testo integrale della sentenza, non sono determinabili con certezza il dispositivo concreto, gli importi o le spese processuali.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione quinquennale dei tributi e l'efficacia interruttiva delle intimazioni di pagamento. L'ente riscossore deve conservare le cartelle richiamate nelle intimazioni e produrre la prova della loro esistenza, della corretta notificazione e della correlazione con gli atti successivi. In mancanza di tale documentazione, non è possibile dimostrare che la prescrizione sia stata validamente interrotta.
Norme richiamate
Prescrizione quinquennale dei tributi
I crediti tributari soggetti a prescrizione quinquennale si conservano solo se il creditore compie atti validamente notificati e idonei a interrompere il decorso del termine.
Disciplina della notificazione degli atti della riscossione
La regolare notificazione della cartella costituisce presupposto essenziale per attribuirle efficacia interruttiva e per collegarla alle successive intimazioni di pagamento.
Onere della prova
Spetta all'ente riscossore dimostrare l'esistenza della cartella, la sua corretta notificazione e il collegamento con l'intimazione successiva; la mera produzione dell'intimazione non è sufficiente.
Massime di principio
- Un'intimazione di pagamento non interrompe validamente la prescrizione se richiama una cartella della quale l'ente non dimostra l'esistenza e la corretta notificazione.
- L'ente di riscossione deve conservare e produrre la documentazione necessaria a ricostruire la sequenza degli atti, inclusi cartelle, relate o ricevute di notifica e intimazioni.
- Quando il contribuente eccepisce la prescrizione, occorre verificare la data dell'ultima notifica provata e l'intervallo trascorso fino all'atto successivo.
- La mancata prova della notifica degli atti presupposti può comportare l'inefficacia degli atti successivi ai fini interruttivi e, se è decorso il termine previsto, l'estinzione del credito per prescrizione.
- La valutazione concreta dipende dalla natura del tributo, dal termine prescrizionale applicabile e dalla documentazione effettivamente depositata dall'ente.
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