Cassazione Penale, Sentenza n. 5939/2023 del 13/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche contestato per vizio di motivazione. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale aveva travisato i fatti, non valorizzando la sua parziale attivazione a soccorrere la vittima subito dopo il fatto, la quale era stata in precedenza ritenuta dalla Corte di merito elemento indicativo dell'assenza di dolo omicidiario (la fattispecie era stata infatti derubricata in omicidio preterintenzionale). Si chiedeva dunque la rideterminazione del trattamento sanzionatorio riconoscendo le attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima e logicamente motivata la valutazione della Corte d'Assise d'Appello che aveva escluso le attenuanti generiche alla luce della particolare gravità della condotta (mezzo utilizzato, intensità del dolo di lesioni, precedente condotta di spaccio collegata al credito, reiterazione aggressiva) e della mancata prova di un concreto segno di resipiscenza, nonostante l'accennata attività di soccorso. La Suprema Corte ha inoltre affermato i principi applicativi sulle attenuanti atipiche, negando il travisamento probatorio e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha dichiarato inammissibile la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese sostenute nel grado per carenza di interesse
Norme richiamate
decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.1944 (circostanze attenuanti atipiche)
Le circostanze attenuanti atipiche richiedono un substrato fattuale e una motivazione adeguata: non si tratta di un potere discrezionale generico, ma di valorizzare un elemento del fatto o della personalità risultante dagli atti che giustifichi la mitigazione
art. 133 cod. pen. (circostanze generiche)
Le categorie generali dell'art. 133 c.p. costituiscono il principale 'serbatoio' per razionalizzare l'applicazione delle attenuanti; elementi polivalenti possono essere valutati più volte per fini distinti (es. commisurazione della pena e riconoscimento/negazione delle attenuanti)
Giurisprudenza richiamata (Sez. VI n. 8668 del 28.5.1999)
Precisa che l'applicazione delle attenuanti atipiche richiede un adeguato ancoraggio probatorio e motivazionale
Giurisprudenza richiamata (Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, rv 209841)
Conferma che un dato polivalente può essere utilizzato più volte dal giudice per valutazioni differenti senza che ciò costituisca vizio
Giurisprudenza richiamata (Sez. II 2963 del 9.12.2020, rv 280519)
Sottolinea che la parte civile può risultare priva di interesse a impugnare decisioni limitate alla determinazione del trattamento sanzionatorio quando non sussiste un pregiudizio concreto derivante dall'accoglimento del ricorso
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti (anche atipiche) è necessario indicare elementi fattuali o di personalità specifici e comprovati dagli atti, non mere affermazioni generiche
- Il giudice può valutare lo stesso fatto sotto profili diversi (es. per la tipizzazione del reato e per la determinazione della pena) e l'uso polivalente di un elemento non costituisce di per sé vizio motivazionale
- La presenza di elementi aggravanti (mezzo, intensità dell'offesa, reiterazione, precedenti condotte delinquenziali) giustifica il diniego delle attenuanti generiche se adeguatamente motivata
- Segni di resipiscenza o comportamenti di soccorso devono essere dimostrati concretamente; l'accenno a un comportamento favorevole non annulla automaticamente la valutazione negativa complessiva
- In impugnazioni che riguardano solo la determinazione del trattamento sanzionatorio, le parti civili possono essere ritenute prive di interesse a chiedere riduzioni o cambiamenti della pena se non dimostrano un pregiudizio concreto derivante dall'accoglimento del ricorso
- I ricorsi per vizio di motivazione richiedono la dimostrazione di un travisamento probatorio o di un'illogicità evidente nella valutazione degli elementi; la mera differente valutazione non è sufficiente
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