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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47702/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha depositato una formale rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 comma 2 c.p.p.; in conseguenza della rinuncia e della contestuale revoca del sequestro, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Non sono stati imposti oneri alla ricorrente, poiché la causa della rinunzia non è risultata a lei imputabile.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato la convalida del sequestro disposto dal Gip relativamente al reato previsto dall'art. 44 DPR 309/90. Nel ricorso per cassazione erano sollevati due motivi: (1) vizio ex art. 606 lett. b) c.p.p. relativo al fumus del reato — si contestava che la demolizione contestata rientrasse nella fattispecie di ristrutturazione disciplinata dall'art. 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/01 (deducendo che l'attività fosse legittimata da titolo abilitativo che prevedeva demolizione e ricostruzione); (2) vizio ex art. 606 lett. c) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora — si sosteneva che, trattandosi di un edificio già demolito, non era spiegato come la disponibilità dell'immobile potesse agevolare altri reati, e che il tribunale avesse motivato sul manufatto e non sul mezzo meccanico sequestrato (di proprietà della ricorrente) senza dimostrare la stretta correlazione con il reato ai fini della misura cautelare reale.

Norme richiamate

  • art. 44 DPR 309/90

    La norma è stata richiamata come titolo del reato in relazione al quale era stato disposto il sequestro; il tribunale ha ritenuto che le attività di demolizione potessero essere rilevanti ai fini della fattispecie contestata

  • art. 3 comma 1 lett. d) DPR 380/01

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere che la demolizione e ricostruzione rientrano nella definizione di "ristrutturazione" e sarebbero dunque ammesse se c'è titolo abilitativo; la Corte ha preso atto dell'eccezione ma il procedimento si è chiuso per rinuncia all'impugnazione

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b e lett. c)

    Gli artt. sono stati invocati come vizi di motivazione della decisione impugnata: lett. b) per il profilo del fumus del reato, lett. c) per la presunta carenza motivazionale circa il periculum in mora nell'adozione del sequestro

  • art. 589 comma 2 cod. proc. pen.

    Applicato per la rinuncia all'impugnazione: la dichiarazione di rinuncia ha determinato l'inammissibilità del ricorso, con conseguente chiusura del procedimento di impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia formale all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) determina l'inammissibilità del ricorso; se la rinuncia è accompagnata dalla revoca del provvedimento impugnato (es. sequestro), il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile senza oneri se la rinuncia non è imputabile al ricorrente
  • Quando si impugna la convalida di un sequestro per reati edilizi o connessi a stupefacenti, è necessario dimostrare chiaramente il fumus del reato: in particolare, va provato che l'attività (es. demolizione) non rientri effettivamente in titoli abilitativi o fattispecie legittime invocate
  • Sulle misure cautelari reali (sequestro) il periculum in mora richiede motivazione specifica: il tribunale deve spiegare in che modo la disponibilità del bene o il possesso di un mezzo agevolino la commissione o la reiterazione del reato; la mera genericità non è sufficiente
  • Se il bene materiale è già distrutto o non è più idoneo a essere oggetto di attività criminose (es. edificio demolito), l'autorità che dispone o convalida il sequestro deve argomentare il nesso funzionale tra il bene o il mezzo sequestrato e l'illecito contestato
  • Nel caso di contestazione di attività edilizia, è importante allegare e documentare titoli abilitativi (permessi, autorizzazioni, progetti) e dimostrare la coerenza tra lavori autorizzati e lavori effettivamente eseguiti per contrastare l'accusa di illiceità
  • Quando il mezzo sequestrato è un bene strumentale (es. mezzo meccanico), occorre illustrare la correlazione stretta e specifica con il reato per giustificare la misura reale; in assenza di tale collegamento la misura può essere contestata per carenza di motivazione

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