Sentenza n. 706/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva accolto i ricorsi per l'esecuzione del giudicato, ma aveva liquidato le spese del primo grado in euro 500,00 per ciascun ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato esclusivamente il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite, sostenendo che, pur essendo state integralmente accolte le domande di ottemperanza, il TAR aveva liquidato soltanto euro 500,00 per ciascun ricorso, in misura inferiore ai minimi desumibili dai parametri del d.m. n. 55/2014 e in violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 2233, comma 2, c.c. Gli appellanti hanno dedotto che la serialità delle controversie, la limitata complessità delle questioni e le difficoltà organizzative dell'amministrazione non avrebbero consentito una liquidazione al di sotto dei minimi tariffari. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente, chiedendo il rigetto. In camera di consiglio il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di irricevibilità dell'appello per tardività.
La decisione
L'appello è stato dichiarato irricevibile per tardività, senza esame delle censure sulla quantificazione delle spese. La sentenza del TAR Piemonte era stata pubblicata il 2 aprile 2025 e non notificata; l'appello era stato proposto il 13 agosto 2025, oltre il termine dimidiato di tre mesi applicabile alle sentenze rese nel giudizio di ottemperanza. Il Consiglio di Stato ha applicato il combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 92, comma 3, c.p.a., rilevando che il giudizio di ottemperanza è trattato in camera di consiglio e che tutti i termini processuali, compreso quello per appellare, sono dimezzati. L'eccezione alla dimidiazione riguarda esclusivamente, nei giudizi di primo grado, i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti e non si estende all'appello. È stata esclusa la rimessione in termini, poiché non sussistevano errore scusabile né oscillazioni giurisprudenziali, e l'errore scusabile costituisce istituto eccezionale, la cui applicazione non può derogare ordinariamente alla perentorietà dei termini di impugnazione. Le spese del grado sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della controversia e della costituzione meramente formale del Ministero.
Norme richiamate
art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza rientra tra i procedimenti trattati in camera di consiglio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
nei giudizi di cui al comma 2, con esclusione dell'ipotesi di cui alla lettera a), e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 116, comma 1, tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti
Nel giudizio di ottemperanza sono dimezzati tutti i termini processuali, compreso il termine per proporre appello; l'eccezione riguarda soltanto alcuni atti introduttivi del primo grado.
art. 92, comma 3, c.p.a.
Il termine per proporre appello contro la sentenza non notificata resa nel giudizio di ottemperanza è soggetto alla dimidiazione e ammonta a tre mesi dalla pubblicazione della sentenza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti una questione rilevata d'ufficio, nella specie i possibili profili di irricevibilità dell'appello.
art. 2, comma 1, c.p.a.
Il rispetto dei termini processuali perentori tutela anche il principio di parità delle parti e impedisce un'applicazione eccessivamente ampia dell'errore scusabile.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Richiamato con riferimento alla penalità di mora disposta dal TAR nel giudizio di ottemperanza, senza costituire oggetto dell'appello esaminato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, trattato in camera di consiglio, il termine per proporre appello contro la sentenza non notificata è dimezzato e decorre dalla pubblicazione della sentenza; il termine è pertanto di tre mesi.
- L'eccezione prevista dall'art. 87, comma 3, c.p.a. alla dimidiazione dei termini riguarda esclusivamente, nei giudizi di primo grado, la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti e non si applica alla notificazione dell'appello.
- La tardiva proposizione dell'appello oltre il termine dimidiato comporta l'irricevibilità dell'impugnazione, anche quando l'appello riguardi soltanto il capo sulle spese della sentenza di ottemperanza.
- La rimessione in termini per errore scusabile ha carattere eccezionale e non può essere riconosciuta in assenza di obiettive incertezze normative o di oscillazioni giurisprudenziali, poiché una sua applicazione estensiva comprometterebbe la perentorietà dei termini d'impugnazione e la parità delle parti.
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