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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15888/2026 del 23/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società agricola aveva convenuto in giudizio la compagnia con cui aveva stipulato una polizza agricola per ottenere l'indennizzo dei danni subiti da eventi atmosferici che avrebbero colpito fondi, manufatti e fabbricati aziendali in varie date tra il 2012 e il 2014. La domanda era stata respinta in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello. In cassazione la società ha proposto cinque motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato l'improcedibilità del ricorso: non era stata depositata, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza impugnata corredata della relata e, soprattutto, non era stato prodotto il messaggio di posta elettronica certificata contenente la notifica della sentenza, necessario a provare la data di decorrenza del termine breve; inoltre era stata segnalata anche la possibile carenza di procura speciale, assorbita dalla declaratoria di improcedibilità. La ricorrente aveva depositato memoria e istanza di decisione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile una memoria ulteriore rispetto agli atti consentiti nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso improcedibile senza esaminare i motivi di merito. Ha ritenuto decisivo il mancato deposito del messaggio PEC di notificazione della sentenza impugnata, distinguendolo dalla sola relata di notifica predisposta dal notificante. Ha inoltre precisato che la memoria depositata oltre quella consentita nel rito camerale accelerato era inammissibile. Non ha disposto spese per la mancata difesa dell'intimata, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di € 5.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 810 c.p.c.

    richiamato per la procedura di stima/perizia contrattuale prevista dalle parti, senza che ciò incidesse sull'esito del ricorso

  • art. 1914 c.c.

    citato dalla parte attrice per le spese di intervento necessarie e urgenti, ma non esaminato nel merito

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorrente deve depositare nei termini la copia autentica della sentenza impugnata e la prova della notificazione; il mancato deposito del messaggio PEC comporta improcedibilità

  • art. 365 c.p.c.

    la proposta aveva segnalato il difetto di procura speciale, ma la questione è rimasta assorbita

  • art. 380-bis c.p.c.

    nel rito accelerato sono consentiti solo gli atti previsti dalla legge, tra cui l'istanza di definizione/opposizione e la memoria nei limiti consentiti

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende perché la decisione era conforme alla proposta di definizione anticipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso improcedibile

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    citato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente ha l'onere di depositare tempestivamente non solo la sentenza e la relata, ma il messaggio PEC di trasmissione/notificazione, perché è l'unico documento idoneo a provare la data di decorrenza del termine breve.
  • La mera produzione della relata di notificazione predisposta dal notificante non è sufficiente a evitare l'improcedibilità se manca il file del messaggio di posta elettronica certificata in formato idoneo o con attestazione di conformità.
  • Nel procedimento camerale accelerato ex art. 380-bis c.p.c. le parti possono compiere solo gli atti espressamente previsti dalla legge; depositi ulteriori sono inammissibili.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per ragioni processuali, le questioni ulteriori, come la validità della procura speciale, restano assorbite.
  • La conformità della decisione alla proposta di definizione anticipata legittima la condanna pecuniaria prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dal d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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