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Ordinanza

Ordinanza n. 3566/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2025 – formulato dalla XVI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello -OMISSIS- nei confronti del ricorrente e comunicato in data 1 aprile 2026 mediante invio all’account online personale del candidato, accessibile dal seguente indirizzo Internet: https://concorsi.giustizia.it/esameavvocato/; - del verbale di correzione della prova scritta del 23 febbraio 2026 (doc. 1) della XVI Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello -OMISSIS- reso noto al ricorrente in data 5 maggio 2026 a seguito di apposite istanze di accesso agli atti, dal quale risulta che nel corso della medesima seduta del 23 febbraio 2026, la suddetta Sottocommissione non ha ammesso il ricorrente alle prove orali dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, indetto con D.M. 30 giugno 2025 del Ministero della Giustizia (pubblicato in G.U., IV Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 56 del 18 luglio 2025) per l’anno 2025 (doc. 2); della votazione riservata all’odierno ricorrente contenuta nel suddetto verbale e dell’esito negativo riservato all’elaborato redatto dal ricorrente in data 11 dicembre 2025; per quanto di ragione e ove occorrer possa, del Decreto del Ministero della Giustizia del 4 novembre 2025 avente ad oggetto la nomina della Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia e le sottocommissioni presso ciascuna Corte di Appello per gli esami per l’iscrizione all’albo degli avvocati, indetti per l’anno 2025 (doc. 3), nonché del successivo Decreto del Ministero della Giustizia del 25 novembre 2025 recante la nomina delle ulteriori sottocommissioni (doc. 3.1); - ove occorra, del verbale n. 2 del 5 dicembre 2025 della Commissione Centrale – Sessione 2025 presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni con cui è stata approvata la nota contenente i criteri direttivi per la valutazione delle prove scritte (doc. 4); nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, esecutivo – anche se ignoto, che, comunque incida sull’interesse legittimo del ricorrente al prosieguo delle prove abilitative per l’accesso alla professione di avvocato, e per la conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con la ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense del dott.-OMISSIS- o, in subordine, al motivato riesame da parte di una diversa Commissione della prova scritta del ricorrente.

Giustizia amministrativa202606376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio finale di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, unitamente al verbale di correzione e alla votazione dell'elaborato scritto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione 2025 –, il verbale di correzione della prova scritta e la votazione attribuita al proprio elaborato, nonché, ove occorrente, gli atti di nomina delle commissioni e il verbale contenente i criteri direttivi per la valutazione. Ha chiesto in via cautelare la sospensione degli atti e, nel merito, la reintegrazione in forma specifica mediante ammissione alle prove orali o, in subordine, il riesame motivato della prova da parte di una diversa commissione. A sostegno della domanda ha dedotto, in particolare, che la procedura di correzione si sarebbe risolta nell'attribuzione di un mero punteggio numerico; il testo dell'ordinanza dà inoltre atto di ulteriori censure, senza specificarne il contenuto.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di manifesta prospettica fondatezza e ha ravvisato l'apparente corretto esercizio del potere tecnico-discrezionale dell'amministrazione. Ha escluso la consistenza della censura relativa all'attribuzione del solo punteggio numerico, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale che ne esclude la concludenza, e ha ritenuto che neppure le ulteriori censure dimostrassero il fumus boni juris. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • D.M. 30 giugno 2025 del Ministero della Giustizia

    Atto di indizione dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2025.

  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche.

  • Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce della sommaria delibazione, il ricorso non presenta profili di manifesta prospettica fondatezza e le censure non dimostrano un adeguato fumus boni juris.
  • Le valutazioni delle commissioni nell'ambito degli esami di abilitazione professionale costituiscono espressione di potere tecnico-discrezionale, il cui esercizio apparente corretto non giustifica, in sede cautelare, la sospensione dell'esito negativo.
  • La censura secondo cui la prova scritta sarebbe stata valutata mediante la sola attribuzione di un punteggio numerico non è, di per sé, concludente quando la giurisprudenza ne esclude l'idoneità a dimostrare l'illegittimità della valutazione.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

Testo integrale

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