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Sentenza

Sentenza n. 1442/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo complessivo riconosciuto, secondo le modalità del DPCM 28 novembre 2016. La pronuncia era stata notificata al Ministero e non era stata impugnata. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’adempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché era comprovato il passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che l’ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento degli obblighi della pubblica amministrazione derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lettera c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha dimostrato di avere eseguito il giudicato. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio Carta docente della ricorrente l’importo riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, autorizzandolo alla delega e alla subdelega, con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione sostitutiva, previa istanza della parte. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio relativo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto riconosciuto alla docente e dell’obbligo di accredito dell’importo sulla Carta docente.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016

    modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato

    Le disposizioni individuano le modalità operative di costituzione e utilizzazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine di centoventi giorni

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare l’adempimento e nominare un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento degli obblighi gravanti su una pubblica amministrazione in forza di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo sia definitivo, sia stato portato a conoscenza dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri di avere dato esecuzione al giudicato, il giudice amministrativo può ordinare l’adempimento puntuale della statuizione entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta condizionatamente all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, attribuendogli il potere di provvedere direttamente o mediante delega e subdelega.
  • L’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato grava sull’amministrazione tenuta all’adempimento; in mancanza di tale dimostrazione, l’inerzia dell’amministrazione giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

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