Parere n. 1308/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dai sigg.ri Nicola Vitale, Maria Teresa Siani, Marco Vitale, Rita Vitale, per l’annullamento dei seguenti provvedimenti: a) dell’ordinanza n. reg. gen.397 in data 03/10/2017 e n.5 reg. ord. in data 03/10/2017 emessa dal II Settore Governo del Territorio e Patrimonio del Comune di Cava de’ Tirreni notificata in data 12/10/2017; b) dell’ordinanza n. reg. gen. 398 in data 03/10/2017 e n.6 reg. ord. in data 03/10/2017 emessa dal II Settore Governo del Territorio e Patrimonio del Comune di Cava de’ Tirreni, notificata in data 16/10/2017; c) dell’ordinanza n. reg. gen. 399 in data 03/10/2017 e n. 7 reg. ord. in data 03/10/2017 emessa dal II Settore Governo del Territorio e Patrimonio del Comune di Cava de’ Tirreni,notificata in data 17/10/2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione di tre ordinanze comunali di demolizione di opere edilizie realizzate in difformità dai permessi di costruire
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato tre ordinanze del Comune di Cava de’ Tirreni, adottate dopo sopralluoghi tecnici, con cui è stata ingiunta la demolizione di opere eseguite in difformità dai permessi di costruire n. 379 dell’11 novembre 2004 e n. 758 del 16 febbraio 2006. Gli immobili ricadono in zona agricola E4 e sono sottoposti a vincolo paesaggistico. I motivi riguardano: l’erronea qualificazione delle opere, ritenute dai ricorrenti mere sistemazioni esterne, volumi tecnici, interventi di manutenzione ordinaria o modifiche prive di aumento di superficie e volume; l’incompetenza del dirigente comunale ad adottare le ordinanze, sostenendo che la demolizione e l’acquisizione gratuita avrebbero dovuto essere deliberate dal Consiglio comunale; la sproporzione e iniquità della sanzione, anche in ragione delle istanze di sanatoria e delle iniziative di parziale ripristino; l’omessa considerazione della modesta entità delle opere rispetto alla rilevanza paesaggistica dell’area.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha proposto il rigetto. Le opere accertate comprendono variazioni delle altezze della copertura, realizzazione di volumi, tettoie, depositi, baracche, terrazze e scale, trasformazione di un pergolato in tettoia, cambio di destinazione d’uso di locali, modifiche di aperture e balconi, pavimentazioni esterne e diversa distribuzione interna. Tali difformità sono state ritenute rilevanti e, poiché realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente corretta applicazione dell’art. 31 del medesimo decreto. È stata esclusa l’incompetenza del dirigente, in applicazione della distinzione tra funzioni di indirizzo politico e attività gestionale prevista dall’art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e dall’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001. La Sezione ha inoltre valorizzato il comportamento successivo dei ricorrenti, che hanno manifestato la volontà di demolire o ripristinare alcune opere e hanno presentato istanze di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ravvisandovi un riconoscimento degli abusi e una sostanziale acquiescenza, almeno parziale, alle ordinanze.
Osservazioni
Erronea qualificazione delle opere
Le opere non sono state ritenute meri interventi di manutenzione ordinaria, semplici sistemazioni esterne o volumi tecnici privi di rilevanza edilizia. La pluralità e consistenza delle difformità — comprendenti volumi, tettoie, depositi, baracche, terrazze, modifiche delle aperture, ampliamenti di balconi e cambio di destinazione d’uso — ne hanno evidenziato la rilevanza edilizia.
Rilevanza del vincolo paesaggistico
Le difformità, realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, devono considerarsi essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la corretta applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 del medesimo decreto.
Competenza del dirigente comunale
È stata esclusa l’incompetenza del dirigente. L’adozione delle ordinanze di demolizione rientra nell’attività gestionale amministrativa, attribuita agli organi burocratici e non agli organi politici, secondo l’art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001.
Sproporzione della sanzione e comportamento successivo dei ricorrenti
La censura di sproporzione non è stata accolta. La Sezione ha rilevato che, dopo la notifica delle ordinanze, i ricorrenti hanno riconosciuto gli abusi, manifestato la volontà di demolire o ripristinare alcune opere e presentato istanze di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, prestando sostanziale acquiescenza, almeno parziale, alle ordinanze.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La disposizione costituisce il rimedio sanzionatorio correttamente applicabile alle opere realizzate in assenza di permesso o in totale difformità, nel caso esaminato in relazione alle difformità ritenute essenziali.
art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
Le opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono state qualificate come variazioni essenziali ai fini della disciplina sanzionatoria edilizia.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Le istanze di accertamento di conformità presentate dai ricorrenti sono state considerate, insieme alle dichiarazioni di ripristino, elementi indicativi del riconoscimento degli abusi e della sostanziale acquiescenza alle ordinanze.
art. 107, comma 2, d.lgs. n. 267/2000
La norma attribuisce ai dirigenti la responsabilità degli atti di gestione amministrativa, tra i quali rientra l’adozione delle ordinanze di demolizione.
art. 4 d.lgs. n. 165/2001
La disposizione conferma, in termini generali, la distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e attività gestionale, riservando quest’ultima alla competenza dirigenziale.
Massime di principio
- La realizzazione di opere edilizie difformi dal titolo in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico può determinare la qualificazione delle difformità come variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 31.
- La pluralità e la consistenza concreta delle opere — quali volumi, tettoie, depositi, baracche, terrazze, modifiche delle aperture, ampliamenti e cambi di destinazione d’uso — impediscono di ricondurle a meri interventi di manutenzione ordinaria o a opere prive di rilevanza urbanistico-edilizia.
- L’ordinanza di demolizione costituisce atto di gestione amministrativa e, negli enti locali, rientra nella competenza dirigenziale in applicazione della distinzione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
- La presentazione, dopo la notifica dell’ordinanza di demolizione, di atti con cui il destinatario riconosce gli abusi, manifesta la volontà di ripristinare alcune opere o chiede l’accertamento di conformità può essere valorizzata quale comportamento di sostanziale acquiescenza, almeno parziale, al provvedimento sanzionatorio.
Impugnazione delle ordinanze di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da quattro proprietari contro tre ordinanze del Comune di Cava de’ Tirreni, con le quali è stata ingiunta la demolizione di opere realizzate in difformità dai permessi di costruire n. 379 dell’11 novembre 2004 e n. 758 del 16 febbraio 2006. Gli immobili sono situati in zona omogenea E4 agricola ordinaria e ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Opere accertate
A seguito di sopralluoghi effettuati nel 2017, il Comune ha rilevato, per le diverse unità immobiliari, numerose difformità rispetto ai titoli edilizi, tra cui:
- variazioni delle altezze del tetto e realizzazione di volumi sul terrazzo;
- tettoie, porticati, depositi interrati e manufatti in legno utilizzati come ricovero attrezzi;
- trasformazione di un pergolato in tettoia;
- cambio di destinazione d’uso di locali seminterrati da deposito ad abitazione;
- realizzazione di terrazze, scale e pavimentazioni esterne;
- modifiche, spostamenti e ampliamenti di finestre, porte-finestre e balconi;
- diversa distribuzione interna degli ambienti.
Qualificazione edilizia e rilievo del vincolo
La Sezione ha ritenuto che le opere non fossero riconducibili a semplici sistemazioni esterne, volumi tecnici o interventi di manutenzione ordinaria. La consistenza e la pluralità delle difformità evidenziano modifiche edilizie rilevanti.
Poiché gli immobili ricadono in area sottoposta a vincolo paesaggistico, le difformità sono state qualificate come essenziali ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. È stata quindi ritenuta corretta l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e l’ingiunzione di demolizione.
Competenza del dirigente comunale
Il motivo relativo all’incompetenza è stato respinto. La Sezione ha richiamato l’art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001, dai quali deriva la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione.
L’adozione delle ordinanze di demolizione rientra nell’attività gestionale e, pertanto, spetta al dirigente competente, senza necessità di una deliberazione del Consiglio comunale.
Condotta successiva dei ricorrenti
La Sezione ha valorizzato il comportamento tenuto dopo la notificazione delle ordinanze. Alcuni ricorrenti hanno comunicato la volontà di smontare tettoie, ricoveri, infissi e manufatti o di ripristinare le opere secondo le prescrizioni comunali. Inoltre, sono state presentate istanze di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per le opere non oggetto di demolizione spontanea.
Tali iniziative sono state considerate un riconoscimento degli abusi e una sostanziale acquiescenza, almeno parziale, alle ordinanze impugnate.
Esito
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha ritenuto infondati i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario.
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