Sentenza del 21/02/2020 n. 2568 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 175/2020- TRIBUTI (IN GENERALE) - Cartella esattoriale - Notifica - Notificazione diretta da parte dell'ufficio finanziario a mezzo del servizio postale - Art 26, I comma, del DPR n. 602/1973 ed art. 14 della legge n. 890/1982 - Relata di notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impetizione dell'estratto di ruolo e di due cartelle esattoriali per presunti debiti relativi a tasse automobilistiche per gli anni 2007 e 2008, con le censure principali di mancata rituale notifica delle cartelle e di intervenuta prescrizione dei crediti. Il ricorrente ha chiesto la produzione in originale delle relate e degli avvisi di ricevimento e la sospensione dell'esecutività delle cartelle.
La decisione
La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite. È stato ritenuto provata la regolarità della notifica delle cartelle tramite raccomandata A/R: una cartella è risultata consegnata direttamente al contribuente (firma sulla relata) e l'altra è risultata consegnata a familiare convivente presso l'indirizzo anagrafico. La Corte ha applicato la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., rilevando che, in caso di notificazione effettuata direttamente dall'Ufficio finanziario a mezzo posta, la prova del perfezionamento della notificazione e della data è assolta dalla produzione dell'avviso di ricevimento e non è necessaria la produzione della copia integrale della cartella né di una relata di notificazione. Perciò, essendo dimostrata la regolarità delle notifiche, l'impugnazione tramite estratto di ruolo è inammissibile e le eccezioni di prescrizione risultano precluse se non tempestivamente opposte.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602/1973, art. 26
Notificazione della cartella di pagamento
Stabilisce le forme di notifica della cartella; la giurisprudenza interpretata nella sentenza conferma che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che la consegna del plico all'indirizzo del destinatario perfeziona la notifica.
Legge n. 890/1982, art. 14
Riferita storicamente alle notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario; la sentenza chiarisce che per le notifiche effettuate direttamente dagli Uffici finanziari via posta trovano applicazione le norme del servizio postale e non le formalità dell'art. 14 quando l'invio è postale.
L. n.146/1998, art. 20
Modifica che ha permesso la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari mediante raccomandata; la sentenza rimarca che, dopo tale modifica, la notificazione può avvenire direttamente dall'Ufficio via posta.
D.M. 09/04/2001, artt. 32 e 39
Secondo la sentenza, disciplinano aspetti del servizio postale per le notifiche: è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario senza ulteriori adempimenti ed indicano chi è abilitato a ricevere (componenti del nucleo familiare, conviventi, portiere, ecc.).
Codice Civile, art. 1335
Presunzione di conoscenza dell'atto per l'atto notificato per posta e pervenuto all'indirizzo del destinatario; tale presunzione può essere superata solo dimostrando di essere stati, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 19
Elenca gli atti impugnabili nel processo tributario: la sentenza ricorda che l'opposizione è ammissibile solo verso atti impugnabili e che l'impugnazione tramite estratto di ruolo è inammissibile se la cartella risulta regolarmente notificata.
Codice di Procedura Civile, artt. 139 e 149
Richiamati per chiarire le differenze tra notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario e le notifiche postali: la sentenza afferma che per le notifiche postali effettuate dall'Ufficio trovi applicazione il servizio postale ordinario e non le formalità previste per l'ufficiale giudiziario (quali la relata prevista dall'art. 149).
Massime di principio
- Se una cartella esattoriale è inviata dall'Ufficio finanziario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la produzione dell'avviso di ricevimento (A/R) è sufficiente a provare la notifica e la data della stessa; non è obbligatorio produrre la copia integrale della cartella o una relata di notifica.
- La consegna del plico all'indirizzo anagrafico del destinatario comporta, salvo prova contraria, la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.; la presunzione può essere superata solo dimostrando di essersi trovati, senza propria colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto.
- La ricezione da parte di un familiare convivente, di un convivente o del portiere presso lo stesso domicilio è considerata valida per il perfezionamento della notifica (a condizione che sia conforme alle previsioni del servizio postale), quindi la consegna a terzi conviventi non invalida la notifica.
- Se la notifica è dimostrata regolare, l'impugnazione mediante estratto di ruolo è inammissibile: il ricorso tributario deve essere proposto contro un atto impugnabile entro i termini e con le forme previste dalla normativa processuale tributaria.
- Chi contesta di non aver ricevuto la cartella deve fornire prova della sua impossibilità senza colpa a prenderne conoscenza; semplici affermazioni di mancata ricezione senza prova non sono sufficienti.
- Richieste meramente formali come l'esibizione in originale della relata o dell'avviso di ricevimento possono risultare superflue se l'A/R prodotto dimostra la consegna; l'agente della riscossione non è obbligato a produrre sempre la copia integrale della cartella quando la contestazione riguarda solo la mancata ricezione.
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