Cassazione Civile, Ordinanza n. 25241/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La Guardia di Finanza aveva trasmesso all'Ufficio doganale un verbale di constatazione e sequestro amministrativo relativo a un furgone con targa e immatricolazione ucraine, di proprietà di terza persona, contestando al conducente la violazione delle norme doganali richiamate dal TULD e applicando una sanzione amministrativa con contestuale ordine di confisca. Il destinatario aveva impugnato l'atto e il provvedimento, inizialmente senza successo, ma in appello la CTR aveva annullato entrambi ritenendo che ricorressero un errore di fatto e un errore di diritto non punibili, valorizzando il fatto che il conducente aveva più volte attraversato la dogana senza contestazioni e che, anche per la scarsa conoscenza della lingua italiana, avesse maturato incolpevolmente la convinzione di non violare alcuna norma. L'Agenzia delle dogane ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell'art. 10 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che non vi fosse alcuna causa di non punibilità: non un errore inevitabile sul precetto, ma soltanto il mancato precedente accertamento dell'illecito da parte dell'autorità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la tutela dell'affidamento incolpevole del contribuente, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, presuppone un errore sulla portata o sull'ambito dell'obbligazione tributaria determinato da indicazioni erronee o contraddittorie dell'Amministrazione, e non il semplice fatto che l'illecito non sia stato in precedenza contestato. Ha inoltre ribadito che, in materia sanzionatoria tributaria, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa a carico del trasgressore, che può essere vinta solo provando l'assenza di colpa; la scarsa conoscenza della lingua italiana e la soggettiva convinzione di non violare la norma non integrano di per sé un'ignoranza inevitabile della legge. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Friuli Venezia Giulia in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 216 DPR n. 43 del 1973 (TULD)
Norma doganale richiamata come base dell'illecito contestato in relazione all'introduzione o circolazione irregolare del mezzo.
art. 292 DPR n. 43 del 1973 (TULD)
Norma richiamata insieme all'art. 216 per integrare la violazione doganale contestata.
art. 295-bis DPR n. 43 del 1973 (TULD)
Norma applicata per l'irrogazione della sanzione amministrativa collegata alla violazione doganale.
art. 6 D.Lgs. n. 472 del 1997
Le cause di non punibilità sono configurabili solo in presenza di un errore scusabile nei presupposti dell'illecito; nella specie non ricorrevano perché mancava un errore inevitabile, ma solo il mancato previo accertamento dell'infrazione.
art. 10 L. n. 212 del 2000
La tutela dell'affidamento incolpevole opera solo quando il contribuente sia stato tratto in errore da indicazioni erronee o contraddittorie dell'Amministrazione finanziaria, non quando l'illecito non sia stato semplicemente contestato in precedenza.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato incardinato come denuncia di violazione di legge.
art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997
In tema di sanzioni tributarie, la violazione è sanzionabile con la coscienza e volontà della condotta, ferma la presunzione di colpa e la possibilità per il contribuente di provare l'assenza di colpa.
art. 3 L. n. 689 del 1981
È richiamato come principio generale che pone una presunzione di colpa a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, superabile solo con prova contraria.
art. 23 Cost.
È evocato per escludere che comportamenti o opinioni dell'Amministrazione possano creare vincoli o esenzioni non previste dalla legge, in ragione della riserva di legge in materia tributaria.
Massime di principio
- La tutela dell'affidamento incolpevole in materia tributaria richiede un errore scusabile generato da condotte o indicazioni dell'Amministrazione; non basta che il contribuente abbia semplicemente confidato nel fatto che l'illecito non fosse stato precedentemente contestato.
- In tema di sanzioni amministrative tributarie, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta vietata, operando una presunzione di colpa a carico del trasgressore, che deve provare l'assenza di colpa per andare esente da responsabilità.
- L'ignoranza inevitabile della legge non coincide con la personale e soggettiva errata percezione del precetto, neppure se determinata da difficoltà linguistiche, salvo che l'errore sia oggettivamente inevitabile con l'ordinaria diligenza.
- L'amministrazione finanziaria non può, con i propri comportamenti di fatto o con il mancato esercizio del potere sanzionatorio, creare esenzioni o vincoli derogatori rispetto alla disciplina legale, in ragione del principio di legalità e della riserva di legge in materia tributaria.
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