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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13137/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestavano la determinazione della pena operata dalla Corte di appello in relazione al concorso di aggravanti ad "effetto speciale" e alla recidiva specifica infraquinquennale. Per Barone si denunciava la violazione dell'art. 63, comma 4, c.p. e vizio di motivazione perché la Corte avrebbe cumulato aumenti di pena per più aggravanti ad effetto speciale (aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n.1 e l'aggravante del metodo mafioso ai sensi dell'art. 416‑bis.1) applicando poi anche un aumento ulteriore per la recidiva specifica, in contrasto con il criterio moderatore che limita il cumulo e consente un unico aumento fino ad un terzo. Per Galatolo si censurava la mancata motivazione dell'ulteriore aumento di un terzo per l'aggravante del metodo mafioso, senza indicare i criteri adottati (gravità del reato, capacità a delinquere).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso di Barone ritenendolo fondato: ha censurato l'illegittimo aumento combinato per la recidiva specifica, in applicazione del criterio moderatore dell'art. 63, comma 4, c.p., e ha provveduto in via diretta alla determinazione della pena eliminando l'aumento di 6 mesi e 600 euro. La pena di Barone è stata rideterminata in 3 anni 1 mese e 10 giorni di reclusione e 2.200 euro di multa; la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente a tale pena. Il ricorso di Galatolo è stato invece respinto: la Corte ha ritenuto che l'aggravante del metodo mafioso era già stata riconosciuta dalla Corte di cassazione nella precedente pronuncia che aveva disposto il rinvio per la sola determinazione della pena, perciò l'applicazione dell'aumento era obbligatoria e non richiedeva nuova motivazione. Galatolo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 63, comma 4, cod. pen.

    Criterio moderatore per il concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale: impedisce il cumulo materiale e stabilisce che si applichi la pena prevista per la circostanza più grave aumentata fino ad un terzo; applicabile anche tra aggravanti indipendenti ad effetto speciale.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Aggravante del "metodo mafioso" o connessa a fattispecie riconducibili all'art. 416‑bis; qui ritenuta aggravante ad effetto speciale la cui applicazione, una volta riconosciuta dalla Corte di cassazione, doveva essere posta dal giudice del rinvio senza necessità di ulteriore motivazione.

  • art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.

    Aggravazione dell'estorsione per il "numero delle persone" o altre circostanze previste dalla norma che comportano una pena più elevata; nel caso concreto la pena base era stata già determinata dal primo giudice tenendo conto di tale aggravante.

  • art. 629, comma 2 cod. pen.

    Prevede la pena aumentata per l'estorsione aggravata; utile per confrontare la gravità relativa delle aggravanti e determinare quale sia la circostanza "più grave" ai fini dell'art. 63, comma 4.

  • recidiva specifica infraquinquennale (riferimento normativo generale)

    La recidiva specifica non dà luogo ad un aumento in misura fissa ma può arrivare fino alla metà; perciò il confronto tra aggravanti deve considerare i limiti minimi e massimi di aumento e non solo il massimo astratto.

  • art. 7 d.l. (citato nel testo: "art. 7 d.l. n.1 52/91")

    Nel testo è richiamato come norma che determina l'aumento di pena per l'aggravante collegata al metodo mafioso; la Corte ha applicato l'aumento previsto in misura computata sulla pena base.

Massime di principio

  • Quando coesistono più aggravanti ad "effetto speciale" si applica il criterio moderatore dell'art. 63, comma 4, c.p.: si prende la circostanza più grave e si può aumentare la pena fino ad un terzo, evitando il cumulo materiale di aumenti distinti.
  • Se la pena base è già stata calcolata tenendo conto di una specifica aggravante ad effetto speciale, non possono essere poi sommati altri aumenti per aggravanti dello stesso tipo: occorre valutare quale circostanza sia stata già 'comprensiva' della determinazione della pena base.
  • Nel confronto tra aggravanti, valutare non solo il massimo della pena astratta ma anche il limite minimo previsto dall'altra aggravante (se uno stabilisce un aumento minimo più elevato, ciò può prevalere), come indicato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
  • Se la Corte di cassazione ha già riconosciuto una aggravante e ha rinviato solo per la determinazione della pena, il giudice del rinvio è tenuto ad applicare l'aumento relativo senza nuova motivazione, salvo che proceda ad un ulteriore aumento entro i limiti dell'art. 63, comma 4, per il quale deve motivare i criteri adottati.
  • Quando l'errore denunciato è puramente aritmetico o di diritto sulla corretta applicazione delle regole di cumulazione delle aggravanti, la Corte di cassazione può correggere direttamente la determinazione della pena senza rinvio, procedendo a una mera operazione matematica.

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