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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34780/2023 del 09/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 15/12/2022 che confermava la condanna (Tribunale di Napoli 15/01/2015) per i reati di estorsione e lesioni personali aggravate (capi A e B). I motivi dedotti: 1) nullità assoluta della notificazione dell'appello per essere stata eseguita nei confronti dell'amministratore di sostegno Allocca Salvatore, ormai sostituito da altro soggetto (Esposito Vincenzo), con conseguente impedimento della regolare conoscenza del processo; 2) nullità della citazione in appello per violazione del termine di comparizione di 20 giorni (art. 601, comma 3 c.p.p.); 3) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione (in particolare capi B e C, fatti del 4/05/2010).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (notifica all'amministratore di sostegno) ritenendolo infondato: la disciplina di cui all'art.166 c.p.p. è eccezionale e si applica solo se è intervenuta una declaratoria d'incapacità ai sensi dell'art.71 c.p.p. e comunque non è stata dimostrata una mancata notifica personale dell'imputato; inoltre la questione era stata sollevata tardivamente. Ha altresì dichiarato inammissibile/tardiva la doglianza sul termine dei 20 giorni perché non proposta nei termini processuali. Il motivo relativo alla prescrizione è stato invece parzialmente accolto: il reato relativo al capo B) è stato dichiarato estinto per prescrizione (termine massimo per lesioni aggravate maturato il 3/08/2018) e la relativa pena (mesi 1, giorni 10 di reclusione e €50 di multa) è stata eliminata senza rinvio; per il capo A) (estorsione) la prescrizione non era invece maturata (si sarebbe prescritta il 3/08/2023), per cui la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo B) ed il resto rigettato.

Norme richiamate

  • art. 166 cod. proc. pen.

    La disposizione sulle notificazioni all'interdetto/curatore è di natura eccezionale e non si applica automaticamente ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, salvo che sia intervenuta una declaratoria di incapacità ai sensi dell'art.71 c.p.p. che impedisca la cosciente partecipazione al processo.

  • art. 71 cod. proc. pen.

    Individua le condizioni per la declaratoria d'incapacità a partecipare al processo; solo se accertata ai sensi del comma 1 opera l'obbligo di notificazione integrativa previsto dall'art.166.

  • art. 601, comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede il termine di comparizione di 20 giorni nel giudizio di appello; la violazione relativa integra una nullità che deve essere tempestivamente rilevata o dedotta nei termini processuali (altrimenti si perde la relativa eccezione).

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini entro i quali devono essere dedotte le nullità e le eccezioni processuali; la mancata deduzione tempestiva comporta la perdita del relativo vizio.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 116/2009

    Ha chiarito che l'amministrazione di sostegno è volta a limitare le ipotesi di incapacità giuridica e che la notificazione all'amministratore è richiesta solo se lo stato mentale dell'amministrato comprometta la sua piena e consapevole partecipazione al processo; pertanto non vi è automatismo nell'applicazione dell'art.166 ai casi di amministrazione di sostegno.

  • Sezioni Unite e giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamate)

    Principio secondo cui la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza e non sui singoli punti: la causa estintiva della prescrizione può essere rilevata fino a che il giudizio non sia esaurito integralmente rispetto al capo di sentenza; inoltre la mancata impugnazione di singoli punti non sempre determina l'acquisizione di autorità di cosa giudicata se l'impugnante ha devoluto al giudice altre questioni connesse.

Massime di principio

  • La notifica all'amministratore di sostegno non invalida automaticamente le notifiche del processo penale: l'obbligo di notificazione ai sensi dell'art.166 c.p.p. sussiste solo se è intervenuta una declaratoria di incapacità ai sensi dell'art.71 c.p.p. o se lo stato mentale impedisce la partecipazione al processo.
  • Difetti di notifica o di citazione devono essere eccepiti tempestivamente nel corso del procedimento (in appello o prima della deliberazione); la loro deduzione tardiva può essere dichiarata inammissibile o inefficace per effetto della preclusione.
  • La prescrizione può essere rilevata in cassazione quando non sia ancora definitivamente formata la cosa giudicata rispetto al singolo capo: se il giudizio sul capo non è esaurito, la causa estintiva deve essere considerata fino al termine dell'iter impugnatorio.
  • La Corte può annullare senza rinvio solo la parte di sentenza relativa a reati estinti per prescrizione, eliminando le pene relative, lasciando intatte le restanti statuizioni quando non sussistano vizi tali da incidere sull'intero giudizio.
  • In presenza di amministrazione di sostegno è buona prassi accertare e, se necessario, ottenere un provvedimento incidente sulla capacità processuale (art.71) prima di contestare formalmente notifiche o partecipazioni, e sollevare immediatamente le eccezioni processuali per evitare la loro perdita per mancata tempestiva deduzione.

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