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Parere

Parere n. 1084/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- assistente del Corpo di polizia penitenziaria, contro il Ministero della giustizia per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, recante il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "Gastropatia antrale con ulcera bulbare", "Esofagite e incontinenza cardiale", "Colon irritabile" e "Emorroidi".

Giustizia amministrativa202401063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di quattro infermità gastrointestinali e emorroidarie

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del decreto con cui il Ministero della giustizia, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha negato la dipendenza da causa di servizio della gastropatia antrale con ulcera bulbare, dell’esofagite con incontinenza cardiale, del colon irritabile e delle emorroidi. Ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposto, manifesta illogicità e contraddittorietà, sostenendo che il Comitato non avrebbe adeguatamente considerato le condizioni climatiche, l’irregolarità dei pasti, lo stress psico-fisico e l’ambiente lavorativo connesso alle mansioni di vigilanza, traduzione e piantonamento. Ha inoltre prodotto una relazione medico-legale di parte e, in sede di controdeduzioni, documentazione relativa alla successiva diagnosi di colite ulcerosa cronica. La questione comprendeva anche l’asserita violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il rigetto. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio appartiene alla discrezionalità tecnica del Comitato di verifica, al quale compete l’accertamento definitivo del nesso causale o concausale, mentre la Commissione medica ospedaliera svolge il giudizio diagnostico e l’eventuale ascrivibilità tabellare. Il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001. Il sindacato può riguardare soltanto profili di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, inattendibilità metodologica o omesso esame di circostanze decisive, non emersi nel caso concreto. Le condizioni di servizio dedotte dal ricorrente sono state ritenute generiche e riconducibili ai normali disagi e fattori di rischio propri delle mansioni della polizia penitenziaria, non a fatti eccezionali per intensità e durata. Il parere del Comitato è stato giudicato articolato, congruo e fondato su ragioni medico-scientifiche riferite a ciascuna patologia, ricondotta a fattori endogeno-costituzionali. La relazione medico-legale di parte non ha dimostrato il superamento della soglia dell’ordinarietà né evidenziato vizi macroscopici del parere tecnico. La successiva diagnosi di colite ulcerosa cronica è stata ritenuta clinicamente distinta dal colon irritabile originariamente dedotto, successiva al provvedimento impugnato e inidonea a dimostrare il nesso eziologico; essa potrà eventualmente essere fatta valere mediante autonoma istanza. È stata infine respinta la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché il preavviso di rigetto non si applica al procedimento in esame e, comunque, l’esito vincolato del parere tecnico rende applicabile l’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge.

Osservazioni

Eccesso di potere e difetto di istruttoria

Il parere del Comitato di verifica non presenta manifesta illogicità, travisamento dei fatti, inattendibilità metodologica o omesso esame di circostanze decisive. L’organo ha considerato le caratteristiche del servizio e ha motivato distintamente il diniego per ciascuna patologia.

Nesso causale o concausale con il servizio

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la prova rigorosa di un’efficacia causale o concausale efficiente e determinante dell’attività lavorativa. Sono insufficienti la mera connessione temporale o topografica con il servizio e la descrizione di disagi ordinari.

Condizioni di servizio del personale di polizia penitenziaria

L’esposizione a mutevoli condizioni climatiche, lo stress psico-fisico e l’irregolarità dei pasti, in assenza di elementi specifici che dimostrino una gravosità eccezionale per intensità e durata, rientrano nei fisiologici disagi propri delle mansioni svolte.

Relazione medico-legale di parte

La perizia di parte non è sufficiente quando si limita ad attestare le patologie o a richiamare condizioni lavorative impegnative, senza dimostrare che le mansioni abbiano superato la soglia dell’ordinarietà e costituito uno specifico fattore di rischio.

Documentazione clinica successiva

La successiva diagnosi di colite ulcerosa cronica è distinta dal colon irritabile originariamente dedotto, è successiva al provvedimento impugnato e non dimostra il nesso eziologico con il servizio. L’eventuale aggravamento o la nuova infermità devono essere fatti valere mediante autonoma istanza.

Preavviso di rigetto

L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, nei quali il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante. In ogni caso, l’esito non avrebbe potuto essere modificato mediante la partecipazione procedimentale, con applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834

    Tabella A, VIII categoria

    La Commissione medica ospedaliera ha utilizzato le tabelle per l’ascrivibilità della menomazione: la prima infermità è stata ascritta all’VIII categoria, mentre le altre sono state giudicate non classificabili.

  • d.P.R. 28 ottobre 2001, n. 461, art. 14, comma 1

    Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione, che deve conformarsi all’accertamento tecnico, salvo eccezionali ipotesi di elementi non esaminati o macroscopiche violazioni procedimentali.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis

    Il preavviso di rigetto non trova applicazione nei procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2

    La violazione procedimentale non determina l’annullabilità quando è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, come nel caso di un procedimento vincolato alle risultanze del Comitato.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, commi 1 e 2

    Ha costituito, insieme alla disciplina europea e all’art. 2-septies, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 1 e 4

    Ha concorso a giustificare la tutela e l’oscuramento dei dati relativi alla salute.

  • d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 2-septies

    Ha concorso a fondare l’ordine di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la Commissione medica ospedaliera accerta la diagnosi e l’eventuale ascrivibilità tabellare, mentre il Comitato di verifica per le cause di servizio accerta in via definitiva il nesso causale o concausale tra infermità e attività lavorativa.
  • Il parere del Comitato di verifica è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione; il suo superamento è eccezionalmente ammissibile solo in presenza di elementi non esaminati dall’organo tecnico o di macroscopiche violazioni procedimentali.
  • Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede la prova rigorosa che l’attività lavorativa abbia costituito una concausa efficiente e determinante, mediante fatti o eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro per intensità e durata.
  • Per il personale della polizia penitenziaria, la mera esposizione a stress, disagio ambientale, turnazioni o irregolarità dei pasti non dimostra il nesso di servizio se tali circostanze non risultano eccezionali, specifiche e documentate rispetto ai normali compiti istituzionali.
  • Il sindacato sulle valutazioni medico-legali del Comitato è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, inattendibilità metodologica o omesso esame di circostanze decisive, senza possibilità di sostituire la valutazione tecnica dell’Amministrazione con quella del giudice o del privato.
  • La documentazione sanitaria sopravvenuta, relativa a una patologia distinta o a un aggravamento successivo, non dimostra il nesso eziologico con il servizio nel giudizio contro il diniego originario, ma può essere fatta valere mediante autonoma istanza amministrativa.

Diniego di dipendenza da causa di servizio per patologie gastrointestinali

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un assistente capo coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia. Il ricorrente ha impugnato il decreto di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di gastropatia antrale con ulcera bulbare, esofagite con incontinenza cardiale, colon irritabile ed emorroidi.

Fatti e procedimento amministrativo

Il dipendente presta servizio nel Corpo di polizia penitenziaria dal 1996 e ha svolto attività di vigilanza delle sezioni detentive, vigilanza armata, traduzioni e piantonamenti. Con istanze del 5 dicembre 2019 e del 22 settembre 2020 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle quattro infermità.

La Commissione medica ospedaliera ha accertato le patologie, ritenendo la menomazione ascrivibile alla Tabella A, VIII categoria per la gastropatia antrale con ulcera bulbare e non classificabile per le altre tre infermità. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere del 7 febbraio 2022, ha escluso per tutte le patologie la dipendenza da fatti di servizio. Il Ministero ha quindi adottato il decreto di diniego impugnato.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha denunciato eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di presupposto, manifesta illogicità e contraddittorietà. Ha sostenuto che il Comitato non avrebbe considerato adeguatamente:

  • l’esposizione a mutevoli condizioni climatiche;
  • lo stress psico-fisico derivante dalle mansioni;
  • l’irregolarità dei pasti durante il servizio presso il Nucleo traduzioni;
  • l’ambiente lavorativo caratterizzato dal rapporto con persone detenute.

Ha prodotto un rapporto informativo dell’amministrazione penitenziaria e una relazione medico-legale di parte, secondo cui stress e abitudini alimentari incongrue avrebbero svolto un ruolo concausale determinante.

In sede di controdeduzioni ha inoltre prodotto documentazione relativa a una successiva diagnosi di colite ulcerosa cronica e alla possibile necessità di colectomia.

Competenze della Commissione medica e del Comitato di verifica

La Sezione ha ribadito la distinzione funzionale tra i due organi tecnici. Alla Commissione medica ospedaliera spetta il giudizio diagnostico e l’eventuale ascrivibilità tabellare della menomazione. Al Comitato di verifica compete invece l’accertamento definitivo del nesso causale o concausale tra le infermità e l’attività lavorativa.

Il Comitato costituisce il momento di sintesi e di superiore valutazione degli accertamenti sanitari e amministrativi precedenti. Il suo parere è obbligatorio e vincolante per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 461 del 2001. L’Amministrazione deve quindi conformarsi al parere tecnico, salvo che emergano elementi non valutati dal Comitato o macroscopiche violazioni procedimentali.

Limiti del sindacato sulle valutazioni medico-legali

Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio rientra nella discrezionalità tecnica dell’organo consultivo. Il sindacato non può trasformarsi in una nuova valutazione medico-legale del merito, ma è limitato alla verifica di eventuali vizi macroscopici, quali manifesta irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, inattendibilità metodologica o omesso esame di circostanze decisive.

Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati. Il Comitato ha esaminato gli elementi relativi alle concrete condizioni di servizio e ha motivato per ciascuna patologia le ragioni dell’esclusione del nesso eziologico, riconducendo le infermità a fattori endogeno-costituzionali, alterazioni neurovegetative o neurodistoniche e meiopragia del sistema venoso.

Prova del nesso causale o concausale

Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio richiede una prova rigorosa, fondata su criteri scientifici, dell’efficacia causale o concausale efficiente e determinante dell’attività lavorativa. Possono rilevare soltanto fatti ed eventi che eccedano le ordinarie condizioni di lavoro per intensità e durata.

La Sezione ha escluso che siano sufficienti i fisiologici disagi, le fatiche, lo stress ordinario e le generiche difficoltà proprie della prestazione. Per il personale della polizia penitenziaria un certo coefficiente di stress e disagio ambientale è immanente alle funzioni istituzionali; occorre pertanto dimostrare che il servizio abbia assunto connotati eccezionali e particolarmente gravosi rispetto alla normale attività del Corpo.

Le mansioni indicate dal ricorrente, ossia vigilanza, vigilanza armata, traduzioni e piantonamenti, sono state ritenute ordinarie. Anche il rapporto informativo dell’amministrazione, pur attestando condizioni climatiche variabili, stress psico-fisico e irregolarità dei pasti, è stato considerato generico e non idoneo a documentare un fattore di rischio eccezionale.

Patologie e documentazione sanitaria

La Sezione ha ritenuto congrua la motivazione del Comitato per tutte le patologie. In particolare, il colon irritabile e la gastropatia sono stati ricondotti a disturbi funzionali e a fattori costituzionali; l’esofagite con incontinenza cardiale e le emorroidi sono state associate ad anomalie anatomiche e a meiopragia costituzionale del sistema venoso.

La relazione medico-legale di parte non ha superato la soglia probatoria richiesta, poiché ha formulato una diversa valutazione scientifica senza dimostrare che le mansioni avessero ecceduto l’ordinarietà o che il parere del Comitato fosse manifestamente illogico o viziato.

La successiva diagnosi di colite ulcerosa cronica è stata ritenuta clinicamente distinta dal colon irritabile originariamente dedotto: la prima è una malattia infiammatoria cronica su base autoimmune, mentre il secondo è un disturbo funzionale della motilità intestinale. La documentazione successiva, inoltre, è estranea al perimetro temporale del giudizio espresso dal Comitato e non contiene elementi idonei a dimostrare il nesso con il servizio. L’eventuale nuova infermità o l’aggravamento potranno essere fatti valere con autonoma istanza.

Garanzie partecipative

È stata respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Secondo la Sezione, il preavviso di rigetto non si applica ai procedimenti di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, poiché il parere del Comitato è obbligatorio e vincolante e l’Amministrazione deve conformarsi all’accertamento tecnico.

In ogni caso, anche ipotizzando una violazione procedimentale, l’esito non avrebbe potuto essere diverso, in quanto l’Amministrazione era vincolata alle risultanze del Comitato. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Il decreto ministeriale è stato ritenuto legittimo perché conforme al parere congruamente motivato del Comitato di verifica e non inficiato dai vizi dedotti.

In ragione della presenza di dati sanitari, è stato disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone menzionate, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. n. 196 del 2003.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiOnere della prova e principio dispositivo

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