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Sentenza

Sentenza n. 84/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza al giudicato costituito dalla sentenza n.-OMISSIS-/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa-OMISSIS-, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. -OMISSIS-/2023, pubblicata in data 09/07/2024, notificata in data 21/10/2024, passata in giudicato; nonché con richiesta di fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202508980

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto anzianità di servizio e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.015,13 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia del giudice ordinario aveva accertato un'anzianità di servizio di cinque anni, cinque mesi e cinque giorni alla data dell'immissione in ruolo, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.015,13, oltre interessi legali o, se più favorevole, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalle singole scadenze fino al soddisfo. La ricorrente ha lamentato che il pagamento non era stato effettuato neppure parzialmente e ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare l'inadempimento né fornire elementi comprovanti l'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata l'inottemperanza del Ministero sulla base della mancata contestazione dei fatti dedotti dalla ricorrente e dell'assenza di qualsiasi prova dell'avvenuto pagamento. Ha ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, se anteriore, corrispondendo euro 1.015,13 oltre gli interessi legali o, se superiore, la rivalutazione monetaria ISTAT dalle singole scadenze fino al soddisfo, nonché il contributo unificato del giudizio di ottemperanza, sempre che tali somme non fossero già state corrisposte. Per l'eventuale persistente inerzia dopo il termine assegnato, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, senza compenso e con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori trenta giorni per provvedere su istanza di parte, previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo dell'amministrazione. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora decorrente soltanto dall'eventuale inosservanza del termine fissato dal TAR e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    L'azione di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'attuazione degli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale rimasti ineseguiti dall'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza verifica la corretta esecuzione del giudicato e può ordinare all'amministrazione di provvedere, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure esecutive.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere fissata quale misura coercitiva per il ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto decorre dall'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice ed è commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La verifica della corretta attuazione del giudicato rientra nell'oggetto del giudizio di ottemperanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quali presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto la verifica della puntuale attuazione del giudicato e mira a far conseguire al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia; l'amministrazione non può sottrarsi all'obbligo di esecuzione per ragioni di opportunità, ordine pubblico, difficoltà pratica o difficoltà finanziaria.
  • La mancata contestazione, da parte dell'amministrazione costituita, dei fatti dedotti dal ricorrente e l'assenza di elementi comprovanti l'adempimento consentono di accertare l'inottemperanza al giudicato, quando l'amministrazione non dimostri di avere eseguito la prestazione imposta dalla pronuncia.
  • Nell'esecuzione di una condanna pecuniaria contenuta in un giudicato, l'amministrazione è priva di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento; può conservare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione, nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia e stabilire che il commissario provveda entro un termine successivo, previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo dell'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fatta decorrere dall'inutile scadenza del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione e, in una controversia relativa al pagamento di somme, può essere commisurata agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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