Cassazione Penale, Sentenza n. 16117/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla distrazione di euro 112.150,00 e alla sottrazione di autocarri. Le doglianze hanno riguardato: (1) presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la condotta ritenuta distrattiva (giroconti verso conti personali) non sarebbe stata formalmente contestata; (2) mancata valutazione della giustificazione contabile e patrimoniale dei movimenti bancari ritenuti distrattivi; (3) vizi motivazionali circa la qualificazione come fittizie delle cessioni dei veicoli; (4) insufficiente prova della qualità di amministratore di fatto attribuita a Catuogno; (5) erroneo rigetto delle circostanze attenuanti generiche in favore di Catuogno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che non vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la modalità concreta (giroconti verso conti personali) rientrava nel nucleo della contestazione di distrazione di somme dai conti sociali e gli imputati hanno avuto possibilità di difendersi. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui i giroconti erano privi di giustificazione contabile e le cessioni degli automezzi erano fittizie (pagate con effetti non incassati o non rintracciabili), elementi idonei a configurare la distrazione. Ha inoltre condiviso la ricostruzione che attribuisce a Catuogno la qualità di amministratore di fatto sulla base di dichiarazioni e indici probatori e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche. Esito: rigetto del ricorso e conferma delle condanne e delle statuizioni di merito.
Norme richiamate
art. 522 cod. proc. pen.
menzionato nell'ambito del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte afferma che la norma è rispettata se il fatto storico rimane riconoscibile e la difesa ha potuto esercitarsi pienamente
art. 521 cod. proc. pen.
richiamato in relazione al principio di correlazione; la sentenza sottolinea che non c'è violazione quando la specifica modalità rientra nel nucleo della contestazione e risultava conosciuta agli imputati
art. 507 cod. proc. pen.
utilizzato per giustificare l'acquisizione in dibattimento della consulenza tecnica del processo civile come elemento utilizzabile nel procedimento penale
art. 216 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
norma centrale sul reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ricorda che la nozione di distrazione è ampia e comprende qualsiasi forma di fuoriuscita di beni dal patrimonio societario
art. 223 legge fallimentare
richiamato in relazione ai soggetti responsabili di bancarotta: la norma è interpretata in senso funzionale e non meramente formale, riferendosi a chi esercita le funzioni tipiche dell'amministratore
art. 2639 cod. civ.
citato come parametro interpretativo per estendere la responsabilità anche a soggetti non formalmente investiti delle funzioni societarie quando ne esercitano di fatto i poteri
art. 133 cod. pen.
richiamato con riferimento alle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può valutare e ritenere prevalenti ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
cornice normativa del reato di bancarotta; la Corte ribadisce che il giudice penale non può sindacare in sede penale la fondatezza della sentenza dichiarativa di fallimento civile
Massime di principio
- La modifica della descrizione della modalità esecutiva di un fatto (es. giroconti vs prelievi) non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se il nucleo storico della condotta contestata è rimasto noto e difendibile durante il processo.
- Operazioni bancarie poste a favore di conti personali possono costituire "distrazione" quando risultano prive di giustificazione contabile o non riconducibili all'attività aziendale; la consulenza contabile acquisita in dibattimento può essere decisiva per provarne la natura distrattiva.
- Alienazioni di beni effettuate in prossimità della dichiarazione di fallimento, pagate con effetti non incassati o non rintracciabili, sono indici rilevanti di cessioni fittizie e di sottrazione patrimoniale ai creditori.
- La qualificazione di amministratore di fatto si basa su elementi funzionali e probatori (deleghe, gestione operativa, dichiarazioni di terzi, accesso ai conti) e comporta responsabilità autonoma analoga a quella dell'amministratore formale.
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico o l'eventuale consapevolezza del rischio che le operazioni possano recare danno ai creditori; non è necessario provare l'intenzione specifica di causare il fallimento.
- Il giudice penale non può riesaminare in sostanza la dichiarazione di fallimento civile (lo stato di insolvenza) come mezzo per scardinare la responsabilità penale: la sentenza civile rimane presupposto incontestabile nel processo penale salvo diverse e specifiche ragioni
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15937/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15938/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15939/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15941/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15942/2024 del 17/04/2024
- Sentenza penale · 17 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15943/2024 del 17/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →