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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16117/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che li aveva confermati colpevoli di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione alla distrazione di euro 112.150,00 e alla sottrazione di autocarri. Le doglianze hanno riguardato: (1) presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la condotta ritenuta distrattiva (giroconti verso conti personali) non sarebbe stata formalmente contestata; (2) mancata valutazione della giustificazione contabile e patrimoniale dei movimenti bancari ritenuti distrattivi; (3) vizi motivazionali circa la qualificazione come fittizie delle cessioni dei veicoli; (4) insufficiente prova della qualità di amministratore di fatto attribuita a Catuogno; (5) erroneo rigetto delle circostanze attenuanti generiche in favore di Catuogno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che non vi sia stata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché la modalità concreta (giroconti verso conti personali) rientrava nel nucleo della contestazione di distrazione di somme dai conti sociali e gli imputati hanno avuto possibilità di difendersi. Ha confermato la valutazione di merito secondo cui i giroconti erano privi di giustificazione contabile e le cessioni degli automezzi erano fittizie (pagate con effetti non incassati o non rintracciabili), elementi idonei a configurare la distrazione. Ha inoltre condiviso la ricostruzione che attribuisce a Catuogno la qualità di amministratore di fatto sulla base di dichiarazioni e indici probatori e ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche. Esito: rigetto del ricorso e conferma delle condanne e delle statuizioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 522 cod. proc. pen.

    menzionato nell'ambito del principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte afferma che la norma è rispettata se il fatto storico rimane riconoscibile e la difesa ha potuto esercitarsi pienamente

  • art. 521 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al principio di correlazione; la sentenza sottolinea che non c'è violazione quando la specifica modalità rientra nel nucleo della contestazione e risultava conosciuta agli imputati

  • art. 507 cod. proc. pen.

    utilizzato per giustificare l'acquisizione in dibattimento della consulenza tecnica del processo civile come elemento utilizzabile nel procedimento penale

  • art. 216 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

    norma centrale sul reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; la Corte ricorda che la nozione di distrazione è ampia e comprende qualsiasi forma di fuoriuscita di beni dal patrimonio societario

  • art. 223 legge fallimentare

    richiamato in relazione ai soggetti responsabili di bancarotta: la norma è interpretata in senso funzionale e non meramente formale, riferendosi a chi esercita le funzioni tipiche dell'amministratore

  • art. 2639 cod. civ.

    citato come parametro interpretativo per estendere la responsabilità anche a soggetti non formalmente investiti delle funzioni societarie quando ne esercitano di fatto i poteri

  • art. 133 cod. pen.

    richiamato con riferimento alle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può valutare e ritenere prevalenti ragioni ostative al riconoscimento delle attenuanti

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)

    cornice normativa del reato di bancarotta; la Corte ribadisce che il giudice penale non può sindacare in sede penale la fondatezza della sentenza dichiarativa di fallimento civile

Massime di principio

  • La modifica della descrizione della modalità esecutiva di un fatto (es. giroconti vs prelievi) non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se il nucleo storico della condotta contestata è rimasto noto e difendibile durante il processo.
  • Operazioni bancarie poste a favore di conti personali possono costituire "distrazione" quando risultano prive di giustificazione contabile o non riconducibili all'attività aziendale; la consulenza contabile acquisita in dibattimento può essere decisiva per provarne la natura distrattiva.
  • Alienazioni di beni effettuate in prossimità della dichiarazione di fallimento, pagate con effetti non incassati o non rintracciabili, sono indici rilevanti di cessioni fittizie e di sottrazione patrimoniale ai creditori.
  • La qualificazione di amministratore di fatto si basa su elementi funzionali e probatori (deleghe, gestione operativa, dichiarazioni di terzi, accesso ai conti) e comporta responsabilità autonoma analoga a quella dell'amministratore formale.
  • Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale è sufficiente il dolo generico o l'eventuale consapevolezza del rischio che le operazioni possano recare danno ai creditori; non è necessario provare l'intenzione specifica di causare il fallimento.
  • Il giudice penale non può riesaminare in sostanza la dichiarazione di fallimento civile (lo stato di insolvenza) come mezzo per scardinare la responsabilità penale: la sentenza civile rimane presupposto incontestabile nel processo penale salvo diverse e specifiche ragioni

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