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Sentenza

Sentenza n. 1902/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 5134/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 25.6.2025.

Giustizia amministrativa202506526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli, passata in giudicato e notificata al Ministero, non era stata eseguita. Il titolo giudiziale aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per complessivi euro 1.500,00. La ricorrente ha chiesto l'adempimento dell'obbligo conformativo, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell'avvenuto adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo. Ha disposto il deposito della prova dell'adempimento. Ha nominato quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa giustificare la mancata esecuzione del giudicato. Ha accolto la domanda di astreinte, fissandola nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche successivo all'insediamento del commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Disciplina il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenuto rispettato dal Collegio.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora quale strumento compulsivo e di garanzia dell'effettività della tutela.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I relativi termini processuali sono stati ritenuti rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il termine è decorso inutilmente.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato in relazione al principio di effettività della tutela, perseguito anche mediante l'astreinte.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo da essa derivante, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In presenza di un giudicato non adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di eseguire esattamente e integralmente la decisione entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di regola, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato pecuniario; il commissario ad acta deve adottare le iniziative contabili e amministrative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, fino all'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se nel frattempo si è insediato il commissario ad acta.
  • La quantificazione dell'astreinte deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e prevedere un limite massimo; nel caso esaminato tale limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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