Cassazione Penale, Sentenza n. 9713/2022 del 22/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che confermava la condanna per guida in stato d'ebbrezza aggravata (art. 186 Cod. Strada) relativa a fatto accertato il 23/04/2017: misurazioni etilometriche elevate (2,02 g/l e 2,04 g/l), guida in orario notturno (tra le 22:00 e le 07:00) e provocazione di un incidente. Il ricorso articolava tre motivi: 1) nullità/vizio di motivazione e violazione delle norme processuali perché la Corte non avrebbe valutato adeguatamente l'effetto del ritardo di circa un'ora tra la guida e la misurazione, richiamando la cosiddetta curva di Widmark per sostenere che il tasso fosse in fase crescente e dunque le letture non rispecchiavano il tasso al momento della guida; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare-tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.); 3) vizio di motivazione circa l'aggravante per aver provocato un incidente e mancata prova del nesso causale tra stato d'ebbrezza e sinistro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Motivazioni principali: non è consentita alla Cassazione una rivalutazione del materiale probatorio di merito; la teoria della curva di Widmark, se proposta come elemento tecnico-scientifico utile a contestare la misurazione, richiede prova peritale di parte e non può essere valutata ex novo in sede di legittimità; le misurazioni etilometriche, particolarmente alte (sopra 1,50 g/l), costituiscono autonoma dimostrazione del grave stato di ebbrezza; la giurisprudenza ammette valore probatorio anche a misurazioni effettuate dopo qualche ora purché sussista connessione tra incidente e reperimento del conducente e non vi sia soluzione di continuità; la richiesta di applicazione di art. 131-bis è stata adeguatamente valutata nel merito: la condotta era particolarmente pericolosa (notte, guida in stato grave di ebbrezza, tamponamento) e non rientra nella tenuità; l'aggravante per aver provocato un incidente è correttamente applicata quando il conducente, trovandosi in stato di ebbrezza, abbia effettivamente provocato l'incidente (non è richiesto che il nesso causale sia dimostrato oltre ogni dubbio ma che vi sia nesso di strumentalità/occasionalità). Conseguenze: ricorso inammissibile, condanna alle spese processuali e pagamento di una somma di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
Disciplina la guida in stato di ebbrezza; i commi richiamati (2, 2-bis, 2-sexies) prevedono le aggravanti e le sanzioni per tassi alcolemici elevati e per il caso di incidente provocato dal conducente in stato di ebbrezza. La Corte ha ritenuto sufficiente la rilevazione strumentale, integrata dalle altre circostanze, per configurare la fattispecie aggravata.
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto; la sua applicazione richiede una valutazione complessiva e comparata delle modalità di condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno. La Corte ha escluso la sua applicabilità per la pericolosità e le conseguenze concrete del comportamento.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova; la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione e che il ricorso non può essere utilizzato per una rivalutazione estesa del materiale probatorio di merito.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamata nell'ambito delle doglianze sulla motivazione di merito; utilizzata dal ricorrente ma la Cassazione ha ribadito i limiti di ammissibilità delle censure in sede di legittimità.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in connessione alla disciplina sulla valutazione della prova e ai limiti del sindacato in Cassazione (menzione delle norme e della giurisprudenza che pongono limiti alle censure sulla motivazione).
art. 606 cod. proc. pen.
Stabilisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte sottolinea i limiti dell'ammissibilità di censure relative alla valutazione della prova (lett. e) e la impossibilità di aggirare tali limiti con altre formule di motivo).
art. 133 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla valutazione ai fini dell'art. 131-bis (tenuità): impone di considerare, tra l'altro, le modalità della condotta e l'entità del danno; la Corte ha applicato questo parametro per escludere la tenuità.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata ai fini della condanna alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione rileva l'assenza di dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso ma ritiene comunque equo il pagamento di una somma a titolo civile-procedurale.
Massime di principio
- La sola contestazione teorica della cosiddetta curva di Widmark non è sufficiente in Cassazione: se si vuole far valere una critica tecnico-scientifica alla rilevazione etilometrica è necessario predisporre e produrre una consulenza tecnica di parte già nel giudizio di merito o di appello, perché la legittimità di tali argomenti richiede accertamento tecnico e non può essere sindacata in via di legittimità senza elementi peritali.
- Misurazioni etilometriche nettamente superiori alle soglie di aggravamento (es. >1,50 g/l) costituiscono elemento probatorio autonomo e particolarmente significativo: la loro presenza, insieme ad altri indizi (comportamento, orario, dinamica del sinistro), rafforza la prova dello stato di ebbrezza.
- Le rilevazioni del tasso alcolemico effettuate anche a distanza di tempo dal sinistro possono mantenere efficacia probatoria quando non vi sia soluzione di continuità tra incidente e reperimento del conducente e sussista una connessione apprezzabile tra condotta e sinistro; la giurisprudenza di legittimità ammette tali misurazioni purché valutate nel complesso.
- Per ottenere l'esclusione di punibilità ai sensi dell'art. 131-bis occorre dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti di tenuità con valutazione complessiva delle circostanze: condotte particolarmente pericolose, danni concreti o guida notturna ostano in genere all'applicazione della causa non punibile.
- L'aggravante per aver provocato un incidente in stato di ebbrezza richiede solo che il conducente, trovandosi in tale stato, abbia effettivamente provocato il sinistro; non è necessario dimostrare che l'ebbrezza sia stata la causa esclusiva dell'incidente, è sufficiente il nesso di strumentalità/occasionalità tra stato di alterazione e provocazione del sinistro.
- In sede di cassazione non è possibile aggirare i limiti di ammissibilità delle censure sulla motivazione (art. 606 cod. proc. pen.) invocando altre norme; le doglianze sulla valutazione del merito devono rispettare i limiti previsti per il ricorso per cassazione.
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