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Parere

Parere n. 260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di Cremona per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. K10/395437 di diniego della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202200705

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento n. K10/395437 di diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, cittadino indiano, ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era motivato dalla pendenza di due procedimenti penali per lesioni personali e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, da una sentenza di condanna per delitti in materia di stupefacenti, dall’adozione della misura di prevenzione dell’obbligo di dimora e dall’omessa dichiarazione dei pregiudizi penali nella domanda di cittadinanza. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per insufficienza della motivazione e dell’istruttoria, violazione del giusto procedimento e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe valorizzato meri dati di fatto senza considerare la situazione personale, il carattere isolato degli episodi e la sua integrazione nella comunità italiana. Ha inoltre lamentato una discriminazione in quanto straniero e ha proposto istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato osservazioni o controdeduzioni. Nel merito, ha ribadito che la concessione della cittadinanza costituisce oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale e che il richiedente è titolare di un interesse legittimo, non di un diritto soggettivo. La valutazione deve considerare la stabile integrazione nella collettività nazionale, anche sotto i profili lavorativo, economico e familiare, nonché l’irreprensibilità della condotta e il rispetto delle regole della convivenza civile. Nel caso concreto, la motivazione amministrativa è stata ritenuta congrua perché fondata su almeno tre fatti-reato eterogenei e non lievi, comprendenti un delitto connotato da violenza alle persone e una condanna per reati in materia di stupefacenti, oltre che sull’omessa dichiarazione dei precedenti penali. Il ricorrente non ha fornito elementi concreti sulla scarsa gravità dei fatti né ha adeguatamente documentato l’eventuale istanza di riabilitazione; comunque, anche un’eventuale riabilitazione non avrebbe vincolato l’Amministrazione, data l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale. È stata inoltre esclusa la disparità di trattamento, non essendo comparabili la posizione del richiedente straniero e quella dei cittadini italiani, in assenza di elementi concreti di discriminazione rispetto ad altri stranieri. Il ricorso è stato quindi ritenuto infondato e respinto, con assorbimento della domanda cautelare.

Osservazioni

Contraddittorio procedimentale

Il principio del contraddittorio è stato rispettato, poiché la relazione dell’Amministrazione è stata trasmessa al ricorrente per eventuali osservazioni o controdeduzioni, facoltà della quale egli non si è avvalso.

Valutazione discrezionale della cittadinanza

La concessione della cittadinanza italiana implica una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. La posizione del richiedente ha consistenza di interesse legittimo e la valutazione deve riguardare l’integrazione stabile nella collettività nazionale e l’irreprensibilità della condotta.

Rilevanza dei precedenti penali

La valutazione negativa è stata ritenuta congrua perché basata su almeno tre reati eterogenei e non lievi, tra cui un delitto con uso di violenza alle persone e delitti in materia di stupefacenti, nonché sulla relativa detenzione.

Carattere isolato dei fatti e riabilitazione

La deduzione del carattere isolato degli episodi è stata ritenuta infondata e non supportata da elementi concreti sulla scarsa gravità dei fatti. L’eventuale riabilitazione non avrebbe comunque vincolato l’Amministrazione, le cui valutazioni sono autonome rispetto a quelle del giudice penale.

Omessa dichiarazione dei precedenti

Il ricorrente non ha formulato specifiche censure contro la motivazione relativa all’omessa dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di cittadinanza.

Disparità di trattamento e discriminazione

Non è stata ravvisata alcuna disparità di trattamento. La posizione di chi non è cittadino e chiede la cittadinanza non è equiparabile a quella dei cittadini italiani; inoltre, mancavano elementi concreti di discriminazione anche rispetto ad altri cittadini stranieri.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata assorbita in conseguenza del rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario.

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La cittadinanza richiesta ai sensi della disposizione è oggetto di una valutazione discrezionale di opportunità politico-amministrativa; il richiedente non vanta un diritto soggettivo alla concessione.

  • art. 582 cod. pen.

    La pendenza del procedimento per tale reato è stata considerata tra gli elementi rilevanti per la valutazione della condotta del richiedente.

  • art. 388 cod. pen.

    mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

    La pendenza del procedimento per tale reato è stata considerata insieme agli altri precedenti nella valutazione amministrativa.

  • artt. 3 e 7 legge 7 agosto 1990, n. 241

    Le censure di violazione dell’obbligo di motivazione, della partecipazione procedimentale e del divieto di discriminazione sono state ritenute infondate; il contraddittorio è stato considerato rispettato.

  • art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato in relazione al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 costituisce esercizio di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo alla concessione.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza l’Amministrazione può considerare non soltanto le condanne definitive, ma anche la pendenza di procedimenti penali e, più in generale, la condotta del richiedente rispetto alle regole della convivenza civile, purché la decisione sia adeguatamente motivata.
  • La valutazione della condotta ai fini della cittadinanza è autonoma rispetto a quella compiuta dal giudice penale; pertanto, l’eventuale riabilitazione non determina di per sé l’obbligo dell’Amministrazione di concedere la cittadinanza.
  • La censura relativa al carattere isolato dei precedenti penali non è sufficiente a superare la motivazione negativa quando i fatti risultino plurimi, eterogenei e non lievi e il richiedente non fornisca elementi concreti sulla loro gravità effettiva o sulle circostanze attenuanti.
  • Nel procedimento relativo alla concessione della cittadinanza, la posizione dello straniero richiedente non è comparabile a quella del cittadino italiano ai fini della denuncia di disparità di trattamento; una discriminazione deve essere dimostrata mediante elementi concreti, anche rispetto a situazioni analoghe di altri stranieri.

Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino della Repubblica dell’India contro il diniego della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno, con riferimento al provvedimento n. K10/395437 della Prefettura di Cremona. Il ricorrente aveva presentato domanda ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 e aveva chiesto anche la sospensione cautelare dell’atto.

Fatti rilevanti

La domanda di cittadinanza era stata presentata il 25 settembre 2013. Il diniego era stato motivato dalla pendenza di due procedimenti penali per lesioni personali, ai sensi dell’art. 582 cod. pen., e per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ai sensi dell’art. 388 cod. pen. L’Amministrazione aveva inoltre considerato una sentenza di condanna per delitti in materia di stupefacenti, il fatto che il richiedente fosse stato tratto in arresto e l’adozione nei suoi confronti della misura di prevenzione dell’obbligo di dimora.

Ulteriore elemento valorizzato nel provvedimento era l’omessa dichiarazione dei pregiudizi penali nella domanda di cittadinanza.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per insufficienza della motivazione e dell’istruttoria, violazione del principio del giusto procedimento e violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che il diniego si sarebbe fondato su un mero richiamo a dati di fatto, senza un approfondimento della sua situazione personale, nonostante il carattere isolato degli episodi e la sua piena integrazione nella comunità italiana.

È stata inoltre denunciata una violazione dei principi di uguaglianza e buon andamento, nonché di disposizioni costituzionali e della CEDU, assumendo che il comportamento dell’Amministrazione fosse discriminatorio in quanto riferito a uno straniero.

Contraddittorio procedimentale

La Sezione ha preliminarmente rilevato il pieno rispetto del contraddittorio. La relazione ministeriale, trasmessa al Consiglio di Stato nell’ambito del procedimento, è stata comunicata al ricorrente per consentirgli la presentazione di osservazioni e controdeduzioni. Il ricorrente non si è avvalso di tale facoltà.

Natura della valutazione sulla cittadinanza

Il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui la concessione della cittadinanza comporta una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. La posizione dello straniero è qualificata come interesse legittimo, poiché l’acquisto della cittadinanza determina l’inserimento dell’interessato nella collettività nazionale e l’acquisizione dei diritti e dei doveri propri dei cittadini.

La valutazione amministrativa deve riguardare un complesso di circostanze idonee a dimostrare la stabile integrazione nel tessuto sociale, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari e, soprattutto, l’irreprensibilità della condotta. Rileva non soltanto il rispetto delle norme penali, ma anche quello delle più generali regole della convivenza civile.

Valutazione dei precedenti penali

Nel caso concreto, la Sezione ha ritenuto congrua la valutazione dell’Amministrazione. Gli elementi considerati non consistevano in un unico episodio, ma in almeno tre reati eterogenei e non lievi, commessi prima della presentazione della domanda. Tra essi figurava un delitto connotato dall’uso di violenza alle persone, oltre a una condanna per delitti in materia di stupefacenti.

Il ricorrente si è limitato a invocare il carattere isolato dei fatti, senza fornire elementi concreti sulla loro effettiva scarsa gravità o sulle circostanze del caso. La censura è stata pertanto ritenuta infondata.

La Sezione ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva specificamente contestato la parte della motivazione relativa all’omessa dichiarazione dei precedenti penali nella domanda di cittadinanza.

Irrilevanza decisiva dell’eventuale riabilitazione

Il ricorrente aveva riferito della presentazione di un’istanza di riabilitazione, senza tuttavia documentarla. Il Consiglio di Stato ha osservato che, anche se l’istanza fosse stata accolta, ciò non avrebbe imposto una diversa conclusione all’Amministrazione.

La valutazione amministrativa in materia di cittadinanza è infatti autonoma rispetto a quella del giudice penale. La riabilitazione può incidere sugli effetti penali della condanna, ma non elimina automaticamente la possibilità per l’Amministrazione di considerare la condotta complessiva del richiedente ai fini dell’inserimento nella comunità nazionale.

Esclusione della discriminazione

La censura di disparità di trattamento è stata respinta. La Sezione ha ritenuto non comparabile la posizione di chi non è cittadino e chiede l’acquisto della cittadinanza con quella dei cittadini italiani.

In assenza di elementi concreti, non è stata dimostrata una discriminazione ai danni del ricorrente. La comparazione, ove pertinente, avrebbe dovuto riguardare situazioni analoghe di altri cittadini stranieri, non la posizione dei cittadini italiani.

Esito del ricorso

Il Consiglio di Stato ha espresso parere per il rigetto del ricorso, ritenendo infondate le censure relative alla motivazione, all’istruttoria, al contraddittorio e alla disparità di trattamento. La domanda cautelare è stata assorbita in ragione della definizione negativa del ricorso.

La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 196/2003 e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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