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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29390/2025 del 08/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Trento. El Maharzi Fatima e Hoxha Marenglen censurano la motivazione come meramente apparente e la mancata valutazione autonoma della materiale dinamica dei fatti (presunta violazione dell'art. 444 c.p.p.). Tadlia Farid deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla sua responsabilità, sostenendo che gli indizi non siano "gravi, precisi e concordanti" in violazione degli artt. 191 e 192 c.p.p. Qaissouni Youssef contesta la confisca dell'autovettura (VW Golf 7): lamenta carenza e illogicità della motivazione, presunta violazione dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990, osserva che il giudice aveva respinto il dissequestro dell'auto rilevando l'uso per il trasporto di narcotico ma che tale ragionamento non apparirebbe nella sentenza, che l'assoluzione per l'art. 74 DPR 309/90 renderebbe ingiustificata la confisca per il diverso reato ex art. 73 e che non è chiaro se la confisca sia diretta o per equivalente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per El Maharzi Fatima, Hoxha Marenglen e Tadlia Farid l'inammissibilità è stata affermata perché i motivi proposti non rientrano nelle ragioni consentite per ricorrere avverso sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (modificato dalla L. n. 103/2017). Il ricorso di Qaissouni Youssef è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha rilevato che il giudice, con un provvedimento reso nella stessa udienza, ha adeguatamente motivato la confisca ritenendo sussistente il nesso di asservimento/strumentalità tra l'autovettura e il reato ex art. 73 d.P.R. 309/90, conformandosi ai principi giurisprudenziali che richiedono l'accertamento di un rapporto di strumentalità concreto (senza richiedere indispensabilità). Conseguenza: tutti i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; usata come riferimento al fatto che la sentenza impugnata è frutto di accordo ex art. 444 c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Delinea i motivi ammessi per il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento (volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra accusa e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza). I vizi dedotti dai primi tre ricorrenti non rientravano in tali ipotesi, giustificando l'inammissibilità.

  • Legge n. 103/2017

    Ha introdotto la modifica all'art. 448 c.p.p. (comma 2-bis) restringendo i motivi di impugnazione della sentenza di patteggiamento.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma relativa ai delitti in materia di stupefacenti; rilevante nel giudizio di merito e come riferimento per la confisca dell'autovettura ritenuta strumentale al delitto.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte ha valutato che la motivazione sulla confisca era presente e corretta rispetto a tale riferimento normativo.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Citato dal ricorrente per osservare l'assoluzione rispetto a quel reato; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione ex art. 74 non esclude a priori la confisca ai sensi di altra norma se sussiste il rapporto di strumentalità con il reato accertato.

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Riferimento alla confisca facoltativa: la Corte richiama il principio che per applicarla è necessario accertare un nesso di strumentalità concreto tra la cosa e il reato, senza richiedere che la cosa sia "indispensabile" per il compimento del reato.

  • artt. 191 e 192 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano il valore della prova e i requisiti della prova per presunzioni (indizi), ossia che gli indizi debbano essere gravi, precisi e concordanti; il ricorrente ne lamentava la violazione, ma la questione è stata ritenuta inammissibile nella specifica sede di patteggiamento per i motivi indicati.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato per affermare che la confisca, come misura di sicurezza o sanzione, può costituire motivo di ricorso per la Cassazione anche nell'ambito del patteggiamento se si configura come "illegalità della misura di sicurezza".

  • Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019 (Bozzi Simone)

    Giurisprudenza citata per sostenere che la configurazione della confisca come ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza" consente la valutazione in Cassazione anche dopo la riforma dell'art. 448 c.p.p.

  • Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020 (Fortuna Federico)

    Giurisprudenza citata per il principio che, ai fini della confisca facoltativa, è necessario accertare un rapporto di strumentalità in concreto tra la cosa e il reato; non è richiesta una "indispensabilità" della cosa per la commissione del reato.

Massime di principio

  • I ricorsi contro sentenze di patteggiamento sono ammessi solo per motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni puramente di merito o di valutazione della materiale dinamica dei fatti sono, di norma, inammissibili.
  • La censura sulla motivazione di una confisca è un argomento che può rendere ammissibile il ricorso in Cassazione anche dopo la riforma del 2017, poiché la confisca può costituire "illegalità della misura di sicurezza" rilevante ai fini costituzionali.
  • Per applicare la confisca facoltativa (art. 240 c.p. in combinato con le disposizioni sui reati di stupefacenti) è sufficiente l'accertamento di un nesso di strumentalità concreto tra la cosa e l'attività criminosa; non è necessario provare che la cosa fosse indispensabile per commettere il reato.
  • L'assoluzione per un reato collegato non esclude automaticamente l'applicazione della confisca per altra fattispecie se il giudice accerta un rapporto funzionale e stabile tra la cosa e l'attività criminale rilevante per la fattispecie persistente.
  • Se si intende impugnare una sentenza di patteggiamento, è strategico articolare il ricorso su una delle specifiche ipotesi previste dall'art. 448, comma 2-bis (volontà dell'imputato, difetto di correlazione accusa-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena/ misura), altrimenti l'impugnazione rischia l'inammissibilità.

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