Cassazione Penale, Ordinanza n. 06359/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per diffamazione già confermata in appello è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per diffamazione. L'unico motivo deduceva l'illogicità della motivazione, in particolare in ordine alla ritenuta pubblicazione del messaggio incriminato su una pagina Facebook di pubblico accesso. La censura, però, secondo la Corte di cassazione, non articolava una vera questione di legittimità, ma sosteneva sostanzialmente una carenza di prova, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza dedurre ritualmente un travisamento della prova.
Norme richiamate
art. 595 c.p.
norma incriminatrice del reato per cui la condanna è stata confermata, ossia la diffamazione
art. 616 c.p.p.
prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
non citato espressamente, ma il ricorrente sosteneva in sostanza una carenza della prova e un vizio nella valutazione probatoria, che la Corte ha ritenuto non dedotto ritualmente
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colpevole del ricorso
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01
richiamata per affermare che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360-01
richiamata per ribadire che il travisamento della prova non può essere dedotto con generici riferimenti agli atti o mediante un loro mero compendio
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585-01
richiamata per il principio della sanzione pecuniaria in caso di evidente inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste dell'illogicità della motivazione, si risolva nella mera deduzione di una carenza di prova o in una rivalutazione del fatto.
- Per dedurre utilmente il travisamento della prova occorre una specifica e rituale indicazione dell'errore percettivo o del contenuto probatorio travisato; non bastano riferimenti generici agli atti o una loro sintesi.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mancata dialettica con l'argomentazione decisiva comporta inammissibilità del motivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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