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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24571/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo ha ritenuto responsabile di un reato non specificato nel testo disponibile. Con l'unico motivo deduce vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sarebbe errata. La doglianza, però, viene ritenuta dalla Corte di cassazione diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione fattuale, attività non consentita in sede di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua e immune dal vizio denunciato.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile, rilevando che l'unico motivo non è formulato nei limiti consentiti in cassazione perché tende a una inammissibile rivisitazione del fatto e delle prove. La sentenza di merito è ritenuta adeguatamente motivata e fondata su corretti argomenti giuridici quanto alla dichiarazione di responsabilità e alla sussistenza del reato. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t (importo non integralmente leggibile nel testo).

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del fatto o delle prove attraverso censure formalmente dirette al vizio di motivazione, quando esse mirano in realtà a sostituire la ricostruzione dei giudici di merito con una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Il vizio di motivazione non è configurabile se la sentenza impugnata espone in modo congruo e logicamente coerente le ragioni della decisione e si fonda su corretti argomenti giuridici.
  • Quando il ricorso si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, esso è inammissibile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle ulteriori somme previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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