Parere n. 1876/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Anas S.p.A., contro il Comune di Segni, e nei confronti della società Astral S.p.A. e della Regione Lazio, avverso ordinanza comunale n. 98 del 18 novembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza sindacale del Comune di Segni n. 98 del 18 novembre 2024, recante l’ordine ad Anas S.p.A. di rimuovere rifiuti abbandonati su un’area e di ripristinare i luoghi.
Esito
La questione giuridica
Anas S.p.A., proprietaria secondo l’ordinanza dell’area censita al NCT, particella 124 del Foglio 12, ha chiesto l’annullamento del provvedimento e la sospensione cautelare della sua efficacia. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle garanzie partecipative e, con il secondo e il terzo motivo, il difetto di legittimazione passiva. Il parere in esame riguarda esclusivamente la domanda cautelare; restano da approfondire nel merito la titolarità della particella e l’opponibilità dei trasferimenti intervenuti medio tempore.
Il parere
La domanda cautelare è respinta per difetto del periculum in mora. Il Collegio non si pronuncia allo stato sui motivi di merito, che restano impregiudicati. Nel bilanciamento degli interessi prevale l’interesse alla rimozione dei rifiuti per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente; inoltre, secondo la stessa prospettazione di Anas, i destinatari dell’ordine avrebbero dovuto essere il Comune o la Regione Lazio, dai quali la società potrebbe rivalersi delle spese sostenute qualora il ricorso fosse accolto. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve trasmettere entro 120 giorni la relazione istruttoria definitiva, corredata dalle controdeduzioni del Comune e dall’eventuale ulteriore documentazione. La relazione e gli allegati devono essere previamente trasmessi ad Anas, assegnandole almeno 30 giorni per osservazioni e controdeduzioni, da unire alla relazione. La trattazione è rinviata a un’adunanza successiva.
Osservazioni
Domanda cautelare
Respinta per difetto del periculum in mora. Il parere non decide i motivi di merito relativi alla violazione delle garanzie partecipative e al difetto di legittimazione passiva.
Incombenti istruttori
Il Ministero deve trasmettere entro 120 giorni la relazione istruttoria definitiva, con le controdeduzioni del Comune di Segni e l’eventuale ulteriore documentazione. La relazione e gli allegati devono essere previamente trasmessi ad Anas, con un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere unitamente alla relazione.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel ricorso straordinario richiede il periculum in mora; la domanda può essere respinta quando tale requisito non ricorre, anche senza definire i motivi di merito.
- Nel valutare la sospensione di un ordine di rimozione di rifiuti abbandonati, il bilanciamento cautelare può attribuire prevalenza all’interesse alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, considerando anche la possibilità per il ricorrente di rivalersi delle spese sui soggetti che ritiene effettivamente responsabili.
- Quando l’esame del ricorso è rinviato per ulteriori approfondimenti istruttori, la relazione definitiva e i relativi allegati devono essere previamente sottoposti al ricorrente, assicurandogli un termine per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Sospensione cautelare dell’ordine di rimozione dei rifiuti
Il parere della Sezione Prima riguarda, nella fase cautelare di un ricorso straordinario proposto da Anas S.p.A., l’ordinanza del Comune di Segni n. 98 del 18 novembre 2024, che ha ordinato alla società di rimuovere rifiuti abbandonati su un’area e di ripristinare lo stato dei luoghi.
Fatti e motivi del ricorso
L’ordinanza individua Anas quale proprietaria dell’area censita al NCT, particella 124 del Foglio 12, e le impone di provvedere alla rimozione dei rifiuti a propria cura e spese. La società ha chiesto l’annullamento dell’atto e la sospensione della sua efficacia, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e il difetto di legittimazione passiva. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto il rigetto della domanda cautelare per mancanza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
Valutazione cautelare
La Sezione ha esaminato l’affare ai soli fini cautelari e ha respinto la domanda per difetto del periculum in mora. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l’interesse alla rimozione dei rifiuti, in funzione della tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Ha inoltre considerato che, secondo la stessa prospettazione di Anas, l’ordine avrebbe dovuto essere rivolto al Comune o alla Regione Lazio, soggetti dai quali la società potrebbe rivalersi delle spese sostenute nel caso di accoglimento del ricorso.
La decisione cautelare non definisce i motivi di merito. Restano espressamente impregiudicati gli approfondimenti sulla titolarità della particella e sull’opponibilità dei trasferimenti della stessa intervenuti medio tempore.
Istruttoria e prosecuzione dell’affare
Il Ministero deve trasmettere la relazione istruttoria definitiva entro 120 giorni dalla comunicazione del parere, corredata dalle controdeduzioni del Comune di Segni e dall’eventuale ulteriore documentazione. La relazione e gli allegati devono essere previamente inviati ad Anas, assegnandole un termine non inferiore a 30 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere insieme alla relazione. La trattazione dell’affare è rinviata a una successiva adunanza.
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