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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38779/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di dichiarazione di non esecutività della sentenza resa il 21/07/2009 per presunta nullità del giudizio di primo grado derivante da un decreto di latitanza viziato. Il ricorrente deduceva che le ricerche per dichiarare la latitanza erano state incomplete (limitate a luoghi generici, senza verificare verbali di identificazione, presenza in istituti penitenziari o provvedimenti di espulsione) e che non erano state svolte ricerche all'estero nonostante elementi come l'attivazione di celle telefoniche in Albania e dichiarazioni di terzi; censurava inoltre la motivazione dell'ordinanza che aveva ritenuto legittime le notifiche eseguite ai sensi dell'art.165 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e la questione sulla legittimità del decreto di latitanza era già stata valutata nel giudizio di cognizione con riferimento alla tempestività dell'appello. I rimproveri difensivi non indicavano specifici luoghi, desumibili dagli atti, che avrebbero dovuto essere oggetto di ricerche ulteriori; l'attivazione di celle telefoniche all'estero è stata ritenuta insufficiente a identificare un luogo di rifugio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 165 cod. proc. pen.

    Le notifiche possono essere effettuate mediante consegna al difensore quando l'imputato è dichiarato latitante; la dichiarazione di latitanza è legittima se fondata su ricerche vane svolte nei luoghi ragionevolmente frequenti dal soggetto.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'incidente di esecuzione (istanza di non esecutività). L'istanza può inferire la nullità del giudizio di primo grado, ma la questione può essere dichiarata inammissibile se generica o già decisa nel procedimento di cognizione.

  • artt. 295 e 296 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente come violate (probabilmente relative a motivazione e nullità), ma la Corte le ha ritenute oggetto di censure generiche e insufficienti a superare il requisito di specificità richiesto per l'ammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di spese e Euro 3.000.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione a favore della Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014 (Avram, Rv. 258792)

    Principio secondo cui le ricerche funzionali al decreto di latitanza devono essere esaurienti e rivolte ai luoghi emergenti dagli atti in cui il ricercato poteva ragionevolmente rifugiarsi; l'eventuale censura di incompletezza delle ricerche richiede l'indicazione specifica di tali luoghi.

Massime di principio

  • Una censura sull'operato delle forze di polizia nella dichiarazione di latitanza richiede specificità: bisogna indicare nei motivi, con riferimento agli atti, i luoghi concreti che non sono stati investigati e che avrebbero potuto costituire rifugio.
  • Se la questione sulla validità del decreto di latitanza è già stata esaminata e decisa nel giudizio di cognizione (es. in relazione alla tempestività dell'appello), una nuova impugnazione nell'incidente di esecuzione può essere dichiarata inammissibile se ripropone argomenti già valutati.
  • Elementi indiziari generici, come l'attivazione di celle telefoniche all'estero, di per sé potrebbero non essere sufficienti a dimostrare che le ricerche dovessero essere estese oltre il territorio nazionale; occorre collegare tali elementi a fatti processuali specifici.
  • Le doglianze difensive vaghe o meramente assertive ("insufficienza delle ricerche" senza dettagli) espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni per spese e ammende.
  • Prima di proporre un incidente di esecuzione volto a dichiarare la non esecutività di una sentenza per vizi procedurali relativi alla latitanza, conviene raccogliere e documentare elementi precisi (verbali, comprovate assenze/presenze, attestazioni su domicili, prove che dimostrino omissioni investigative) e verificare se la questione non sia già stata definitivamente decisa.

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