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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 463/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge ai sensi dell'art. 157 c.p.p., sostenendo che il reato si fosse estinto per prescrizione il 21/08/2021 (sei anni dalla sentenza di primo grado del 21/08/2015) non essendovi intervenuti atti interruttivi o sospensivi. Contestualmente affermava che, ai fini del computo della prescrizione, non si dovesse tenere conto della recidiva reiterata ed infraquinquennale poiché tale circostanza era stata ritenuta subvalente nel bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza consolidata (in particolare Sez. U. n. 20808/2019 e successivi arresti), la recidiva qualificata deve essere considerata ai fini del calcolo del termine di prescrizione anche quando, nel confronto con circostanze attenuanti, sia valutata subvalente e non abbia prodotto l'effetto diretto di aggravamento della pena. Inoltre il motivo non era stato adeguatamente devoluto in appello e mancava la precisazione degli effetti della recidiva sul decorso della prescrizione. Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che descrive il reato per cui l'imputato è stato condannato; citata per individuare il fatto-reato oggetto del procedimento.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    terzo comma (richiamato in motivazione)

    Rilevanza nel calcolo della prescrizione; la Corte interpreta che il giudizio di bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. non incida sul computo della pena massima ai fini della determinazione del termine di prescrizione, per cui la recidiva rileva ai fini della prescrizione anche se subvalente.

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. La Corte distingue tra l'effetto sul piano afflittivo (pena) — dove la recidiva può risultare subvalente — e la rilevanza della circostanza per altri effetti giuridici (es. computo della prescrizione), che non è eliminata dal bilanciamento.

  • Sezioni Unite, sent. n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019) - Schettino

    Affermato che la recidiva, anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento, ha rilevanza tra le circostanze del reato e produce effetti che possono essere decisivi per la conformazione del trattamento del condannato; la sentenza è richiamata come base per stabilire la rilevanza della recidiva per altri istituti.

  • Sez. U. n. 17 del 18/06/1991 - Grassi

    Precedente che discuteva la nozione di "applicazione" di una circostanza aggravante e il rapporto con l'attenuante che la paralizza o la sopraffà; posto a confronto nella discussione giurisprudenziale.

  • Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019 - Pastore

    Richiamata come esempio di pronunce successive che precisano i casi in cui la recidiva deve essere comunque rilevata ai fini di altri istituti, come la prescrizione.

  • Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021 - Ferrara

    Conferma l'orientamento secondo cui la recidiva incide sul calcolo della prescrizione anche se subvalente nel giudizio di bilanciamento.

  • Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020 - Lattanzi

    Ulteriore pronuncia coerente con la giurisprudenza consolidata sulla rilevanza della recidiva ai fini del computo della prescrizione.

  • Sez. U. n. 3585 del 24/09/2020 (dep. 2021) - Lì Trenta

    Pronuncia richiamata per affermare che la valutazione di subvalenza della recidiva nel bilanciamento non ne elide la sussistenza né gli effetti per altri istituti (es. regime di procedibilità); l'orientamento è stato utilizzato come argomento ermeneutico coerente.

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva contestata e riconosciuta rileva anche se, nel bilanciamento ex art. 69 c.p., risulta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti: il giudizio di subvalenza non elimina l'esistenza della recidiva né i suoi effetti su istituti autonomi come la prescrizione.
  • Distinguere sempre tra l'effetto della recidiva sul piano della determinazione della pena (dove può essere neutralizzata o subvalente) e la sua rilevanza per effetti giuridici diversi dalla pena stessa (prescrizione, regime di procedibilità, calcolo del massimo edittale).
  • Per prospettare utilmente un motivo fondato sulla prescrizione è necessario indicare chiaramente come la recidiva, così come contestata e ritenuta, incide sul decorso dei termini e dimostrare l'assenza di atti interruttivi/sospensivi; omissioni o argomentazioni vaghe espongono a inammissibilità.
  • Quando si impugna una sentenza per questioni di diritto connesse alla rilevanza delle circostanze, è importante richiamare la giurisprudenza consolidata (Sez. U. Schettino, Lì Trenta e successivi) e motivare in che modo il caso concreto si distingua dagli arresti favorevoli alla tesi del giudicante.
  • La valutazione preventiva del rischio di inammissibilità è opportuna: se l'errore è meramente interpretativo rispetto a giurisprudenza consolidata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.

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