Sentenza del 26/05/2015 n. 2965 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica in luogo diverso dalle risultanze del certificato storico - Omissione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica è stata ritenuta omessa, poiché effettuata in un luogo diverso da quello indicato nel certificato storico di residenza del contribuente. Di conseguenza, l'avviso di accertamento non può considerarsi validamente notificato sulla base di informazioni alternative o non coincidenti con la risultanza anagrafica ufficiale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notifica dell'avviso di accertamento, eseguita in un luogo diverso da quello risultante dal certificato storico di residenza rilasciato dall'Anagrafe comunale. Sebbene l'Amministrazione avesse utilizzato informazioni provenienti dall'Anagrafe comunale, dalle dichiarazioni dei redditi e dalle annotazioni del messo notificatore, tali elementi non sono stati ritenuti sufficienti a giustificare la notifica presso un indirizzo differente da quello ufficialmente risultante dalla certificazione storica.
Norme richiamate
Disciplina della notificazione degli atti tributari e delle risultanze anagrafiche
La notifica dell'avviso di accertamento deve essere eseguita presso il luogo ufficialmente risultante dalla certificazione storica di residenza del contribuente. Informazioni diverse, anche se provenienti da dichiarazioni fiscali, annotazioni del messo notificatore o comunicazioni anagrafiche non formalizzate, non sono sufficienti a rendere valida la notificazione effettuata altrove.
Massime di principio
- Per verificare la validità della notifica di un atto tributario occorre confrontare il luogo della notificazione con la residenza risultante dal certificato storico anagrafico riferito alla data rilevante.
- La pubblica amministrazione non può fondare la validità della notifica esclusivamente su indirizzi ricavati da dichiarazioni dei redditi, precedenti comunicazioni o annotazioni del messo notificatore quando tali dati contrastano con la certificazione anagrafica ufficiale.
- Se la notifica è effettuata in un luogo diverso dalla residenza storica certificata, può configurarsi un'omissione della notifica, con conseguente inefficacia dell'atto nei confronti del contribuente.
- In situazioni analoghe è opportuno acquisire il certificato storico di residenza e documentare con precisione sia l'indirizzo risultante ufficialmente sia il luogo in cui l'atto è stato notificato.
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