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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12498/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen. Il ricorrente deduceva: 1) la scissione/scioglimento del clan GIFFONI (richiamando provvedimenti del Tribunale di Salerno e una precedente ordinanza del Tribunale di Roma del 26/09/2014) che renderebbe irrilevante il rischio di mantenere o ristabilire legami criminosi; 2) che le ultime condotte antisociali risalgono al 2005-2008; 3) l'assenza di elementi patrimoniali, la mancata frequenza di colloqui e rapporti epistolari da 9 anni, lo svolgimento di attività lavorativa, la rivisitazione critica del passato e il prossimo fine pena (27/10/2027); 4) mancata prova di tentativi, durante la lunga detenzione, di ricollegarsi alla criminalità operante; 5) omessa considerazione, da parte del Tribunale a quo, della relazione di sintesi della Casa Circondariale di Sassari del 27/05/2025, che proponeva la revoca del regime speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato l'ordinanza impugnata del Tribunale di Sorveglianza di Roma e ha rinviato per nuovo giudizio al medesimo Tribunale, rilevando carenze e apparente incompletezza della motivazione. In particolare la Corte ha censurato: a) la mancata considerazione del provvedimento che attestava lo scioglimento del clan GIFFONI e la conseguente non spiegazione della rilevanza di fatti e condanne riconducibili al diverso clan PECORARO-RENNA; b) l'insufficiente valutazione e la totale pretermissione della relazione di sintesi della Casa Circondariale di Sassari che proponeva la revoca del regime speciale. Il Tribunale dovrà valutare e motivare nuovamente tenendo conto di tali elementi.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen., comma 3

    Richiamata in relazione al dovere di motivazione del provvedimento: la Corte ha ritenuto che il giudice a quo non abbia adeguatamente considerato e valutato elementi processuali rilevanti, violando il principio di motivazione richiesto dalla norma

  • art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Richiamata quale parametro procedurale circa l'istruttoria e la valutazione degli elementi di fatto; la Corte ha rilevato omissioni nella valutazione di elementi probatori che avrebbero inciso sulla decisione

  • art. 41-bis Ord. pen., comma 2-bis

    Norma fondante il regime detentivo speciale: la Corte ha interpretato l'applicazione della misura come subordinata a una motivazione che dimostri il rischio attuale di mantenimento o ripresa di rapporti criminali; non è sufficiente fare leva solo su fatti storici se manca efficacia probatoria sulla pericolosità attuale

Massime di principio

  • La proroga del regime 41-bis richiede motivazione specifica e attuale: i provvedimenti devono indicare elementi concreti che provino il rischio presente di mantenere o ristabilire collegamenti criminali, non possono basarsi esclusivamente su condanne o fatti storici privi di nessi attuali
  • Se esistono precedenti decisioni giudiziarie (anche dello stesso Tribunale) che attestano lo scioglimento o la disgregazione di un'organizzazione criminale, tali provvedimenti devono essere considerati e adeguatamente valutati nella decisione sulla misura 41-bis
  • I documenti penitenziari (relazioni di sintesi, comportamenti detentivi, attività lavorativa, assenza di contatti) hanno rilievo concreto e, se indicano elementi di reintegrazione e mancanza di contatti, il giudice deve prenderli in esame e motivare il perché li ritiene non decisivi
  • La valutazione del rischio dev'essere temporale: gli atti e le indagini riferiti a periodi successivi a una dichiarata scissione/scioglimento del clan vanno collegati esplicitamente alla capacità attuale del detenuto di ripristinare contatti, altrimenti la loro rilevanza è discutibile
  • La carenza di motivazione rilevabile sul punto può comportare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà colmare le lacune istruttorie e di argomentazione
  • In fase difensiva è strategico allegare e richiamare provvedimenti precedenti, relazioni penitenziarie aggiornate e dati concreti (assenza di visite/lettere, lavoro detentivo, patrimonio) per dimostrare l'assenza del rischio attuale richiesto per la misura 41-bis

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