Cassazione Penale, Sentenza n. 503/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Del Piano era stato condannato dalla Corte d'appello di Napoli a 1 anno di reclusione e a euro 448.444,43 di multa per il reato previsto dall'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43/1973 (trasporto e detenzione di 219,8 kg di tabacchi lavorati esteri senza pagamento dei diritti di confine). In cassazione ha dedotto due motivi: (1) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; (2) mancata sostituzione della pena con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la Corte territoriale non ha dato risposta alle specifiche istanze difensive circa l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della pena sostitutiva ex art. 53 L. n. 689/1981 (istanza che può essere proposta per la prima volta in appello). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli perché valuti, con motivazione rispetto a quelle richieste, la sussistenza dei presupposti per il massimo contenimento della pena edittale e per l'eventuale applicazione della pena sostitutiva.
Norme richiamate
d.P.R. n. 43 del 1973, art. 291-bis, comma 1
Norma applicata per la fattispecie del trasporto/detenzione di tabacchi lavorati esteri senza pagamento dei diritti di confine; attivata per la determinazione della responsabilità e della pena principale.
Legge n. 689 del 1981, art. 53
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione amministrativa in determinate condizioni; la Corte ha ritenuto che la valutazione di tale sostituzione debba essere compiuta e motivata dalla Corte territoriale quando richiesta, anche se proposta per la prima volta in appello.
Cass. Sez. 1, n. 15293 del 08/04/2021 (Vrbanovic, Rv. 281064-01)
Cass. Sez. 1, n. 15293/08/04/2021
Giurisprudenza richiamata per affermare che l'istanza di applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 53 L. n. 689/1981 può essere presentata per la prima volta in appello e deve essere valutata dal giudice d'appello.
Massime di principio
- Se la difesa chiede l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice d'appello deve espressamente valutare e motivare la sua decisione su tale richiesta; la mancata risposta costituisce vizio rilevante in cassazione.
- L'istanza di applicazione della pena sostitutiva ex art. 53 L. n. 689/1981 può essere proposta per la prima volta in appello e deve essere valutata e motivata dalla corte territoriale; il mancato esame di tale istanza legittima annullamento con rinvio.
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito ma verifica che le richieste difensive siano affrontate e motivate: in presenza di omissioni rilevanti la sentenza va annullata e il processo rinviato per un nuovo esame.
- In casi di reati economico-tributari o di contrabbando (es. tabacchi lavorati esteri) è importante per la difesa avanzare espressamente istanze alternative (attenuanti, misure sostitutive) e documentare i presupposti per il loro riconoscimento già in appello.
- Il pubblico ministero può chiedere l'inammissibilità, ma il giudice di legittimità valuta l'effettiva istruttoria e la motivazione della sentenza impugnata; l'omessa risposta a deduzioni rilevanti della difesa porta a cassazione favorevole al ricorrente.
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