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Sentenza

Sentenza del 25/09/2020 n. 20189 - Corte di Cassazione

Assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati UE e OCSE - Richiesta di recupero credito tributario - Cartella di pagamento - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la controversia riguardava la legittimita' di un invito e di una successiva cartella di pagamento notificati all'impresa per il recupero in Italia di un credito tributario richiesto dall'autorita' fiscale islandese ai sensi della Convenzione di Strasburgo (1988). La contribuente eccepiva: (i) incompetenza della Direzione provinciale di Milano a notificare gli atti (competenza, secondo lei, spettante all'ufficio "grandi contribuenti" della Direzione regionale); (ii) carenza di motivazione e mancata indicazione/ allegazione del titolo esecutivo e dei documenti stranieri; (iii) violazione del diritto di difesa per documenti in inglese/islandese e errore nel cambio applicato. L'Agenzia contestava l'interpretazione della CTR, sostenendo che il contenuto degli atti era sufficiente e che la competenza esclusiva delle Direzioni regionali riguarda l'accertamento (non la riscossione) dei grandi contribuenti.

La decisione

la Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate con riferimento alla cartella di pagamento (r.g. 2577/2016), cassando la sentenza d'appello che ne aveva dichiarato la nullita' e rigettando il ricorso introduttivo della contribuente relativo alla cartella. Quanto all'impugnazione dell'invito al pagamento (r.g. 12649/2017), la Corte ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, posto che la cartella successiva, valida, aveva reso privo di rilievo l'invito; di conseguenza la nullita' dell'invito pero' non ha precluso la legittimita' della cartella definitiva. Le spese di merito sono compensate, la controricorrente e' condannata alle spese di legittimita'.

Norme richiamate

  • Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Strasburgo 25/01/1988), art. 11, commi 1 e 2

    "Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato interpellato adotta ... le misure necessarie al recupero dei crediti di natura fiscale del primo Stato, come se si trattasse di crediti tributari propri."

    la Corte ha richiamato il principio per cui l'Italia presta assistenza e applica le norme interne di riscossione; la cartella deve rendere noto al contribuente che l'azione e' svolta per conto dell'amministrazione estera e consentire una verifica nei limiti delle questioni devolute alla giurisdizione italiana

  • Legge italiana di ratifica Convenzione (L. 10 febbraio 2005, n. 19)

    la Convenzione ha efficacia nell'ordinamento interno e vincola le modalita' di assistenza tra Stati richiamate nella decisione

  • Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 13-14

    la norma riserva alle strutture regionali competenze rilevanti in materia di accertamento per i "grandi contribuenti"; la Corte ha interpretato la riserva come riferita all'accertamento e non automaticamente estendibile all'attivita' di riscossione

  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (Delib. Comitato direttivo 30/11/2000, n.4, art.4)

    va letto insieme al D.L. n.185/2008: pur menzionando attivita' operative rilevanti, il richiamo normativo non basta a stabilire una competenza esclusiva di riscossione per le Direzioni regionali in assenza di espressa previsione

  • DPR 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, c.2; Decreto Ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, artt.1 e 6

    definiscono il modello e il contenuto minimo della cartella di pagamento: la Corte ha ritenuto che l'indicazione sintetica del titolo estero, dello Stato richiedente, dell'anno e dell'importo possa essere sufficiente se consente la "ragionevole verifica" richiesta al contribuente nei limiti della giurisdizione nazionale

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 (trasparenza/ motivazione)

    richiama il principio di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha valutato la sufficienza della motivazione della cartella alla luce del contenuto minimo previsto dalla normativa sulla riscossione e del ristretto ambito di contestazione consentito

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art.7

    norma sulla motivazione e sugli obblighi informativi; la Corte ha precisato che l'allegazione integrale di tutti i documenti esteri non e' automaticamente richiesta per validare la cartella, salvo che ne discenda una preclusione del diritto di difesa nel caso concreto

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (procedura tributaria), artt. 7, 19, 36

    richiama regole di impugnazione e competenze giurisdizionali; la Corte ha confermato che l'invito, atto atipico, puo' perdere rilevanza in presenza di successiva cartella valida (sopravvenuta carenza d'interesse)

Massime di principio

  • Quando l'Italia presta assistenza alla riscossione per conto di uno Stato estero, gli atti notificati (cartella o atto equipollente) devono rendere noto al contribuente che l'azione e' svolta per conto dell'amministrazione estera, indicando Stato richiedente, anno/imposta e importo, e consentire una "ragionevole verifica" limitata alle questioni devolute alla giurisdizione italiana.
  • La riserva di competenza prevista per i "grandi contribuenti" dal D.L. n.185/2008 riguarda specificamente l'attivita' di accertamento; non si puo' automaticamente dedurre da quella disposizione una competenza esclusiva delle Direzioni regionali anche per la riscossione in assenza di previsione espressa.
  • Non e' sempre necessaria l'allegazione in sede di cartella di tutti i documenti esteri (titolo esecutivo straniero o sue certificazioni) per la validita' dell'atto italiano: e' sufficiente, salvo specifica esigenza nel caso concreto, che l'atto contenga elementi sintetici e univoci che permettano l'identificazione del titolo e la verifica consentita dalla giurisdizione nazionale.
  • Se e' emessa successivamente una cartella di pagamento valida per lo stesso credito, un precedente invito al pagamento (atto atipico) puo' perdere efficacia come motivo di gravame (sopravvenuta carenza d'interesse), rendendo irrilevante l'annullamento formale dell'invito.
  • Le censure sulla legittimita' dell'atto per difetto di motivazione o incompetenza devono essere valutate con riferimento al contenuto minimo previsto dalla normativa interna sulla riscossione e alla portata limitata delle contestazioni che il contribuente puo' proporre in sede nazionale contro atti esecutivi emessi per assistenza internazionale.

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