Sentenza n. 1117/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’erogazione di € 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 5321/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare alla ricorrente € 1.500,00 mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notifica del titolo al Ministero, avvenuta tramite PEC il 17 febbraio 2025, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come risultava dall’attestazione del 4 agosto 2025, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo al Ministero. Ha ordinato all’amministrazione di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti secondo il dispositivo del titolo, mediante l’erogazione dovuta. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della stessa Direzione, da esercitarsi nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposito modulo per gli ausiliari del giudice. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere e definire il giudizio di ottemperanza per assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il TAR ne ha ritenuto integrati i presupposti in presenza di una sentenza passata in giudicato e dell’inadempimento dell’amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, decorrente dalla notificazione del titolo, costituisce nel caso concreto il presupposto temporale per procedere all’ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disposizione, pur dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie, con riferimento alla nomina e all’operatività del commissario ad acta senza compenso quando venga individuato un dirigente dell’amministrazione resistente.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La nomina a commissario ad acta di un dirigente dell’amministrazione resistente non comporta un compenso autonomo, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine legale per l’adempimento affinché il giudice possa ordinare l’esecuzione integrale del comando giudiziale.
- Quando il giudicato impone a un’amministrazione il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
- L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- La disciplina relativa al commissario ad acta prevista per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ai giudizi di ottemperanza aventi a oggetto altre condanne al pagamento di somme di denaro; in tale ipotesi, quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico è svolto senza compenso autonomo in quanto ricompreso nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta operante nel processo amministrativo deve depositare atti e documenti esclusivamente attraverso il Processo amministrativo telematico, nel fascicolo telematico del giudizio e mediante l’apposita modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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