Cassazione Penale, Ordinanza n. 32733/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, ritenuto responsabile in primo e secondo grado del reato di furto pluriaggravato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo. Il ricorso deduceva un asserito vizio assoluto di motivazione in relazione alla censura sulla pessima qualità delle immagini acquisite, dalle quali era derivato il riconoscimento dell'imputato come autore del fatto. La doglianza mirava sostanzialmente a contestare l'attendibilità del materiale probatorio e la correttezza dell'identificazione effettuata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come vizio di legittimità, investisse in realtà l'apprezzamento del materiale probatorio e quindi una valutazione riservata al giudice di merito. Ha rilevato che la Corte di appello aveva fornito una motivazione congrua e priva di vizi logici sull'identificazione dell'imputato, valorizzando la visione diretta delle immagini e il riconoscimento operato con assoluta certezza da un carabiniere che conosceva bene l'imputato per ragioni di servizio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sull'apprezzamento delle prove in una censura di vizio di motivazione, quando la critica investe sostanzialmente la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione se è congrua, logicamente coerente e non presenta vizi evidenti nella ricostruzione del fatto e nell'identificazione dell'autore del reato.
- La mera contestazione della qualità di immagini o altri elementi probatori non integra di per sé un vizio di legittimità se i giudici di merito hanno esaminato il materiale acquisito e hanno spiegato in modo non illogico le ragioni dell'attribuzione del fatto all'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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