Cassazione Penale, Sentenza n. 18698/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di riciclaggio: si contesta la genericità e imprecisione del capo di imputazione (mancanza di dettagli sugli assegni e sui bonifici), la difformità tra il profitto indicato nei reati presupposti (disponibilità di imbarcazioni e contratti di leasing) e la contestazione di riciclaggio di somme di denaro, e l'insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e della volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. La difesa ha inoltre sostenuto che non è stata provata la falsità dell'accordo transattivo e che le giustificazioni fornite (da Zocchi) sulla provenienza lecita delle somme non sono state adeguatamente confutate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione della Corte di Appello e del Tribunale che hanno ricostruito il compendio probatorio, ha confermato la responsabilità per riciclaggio e l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, considerata prevalente sull'aggravante; ha altresì confermato la sussistenza del dolo (anche nella forma del dolo eventuale) sulla base di elementi fattuali indicati in motivazione (presentazione come "broker", incongruenze documentali sull'accordo transattivo, assenza di riscontri contabili sui versamenti). Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, a una somma di €3000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi €3.686 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
La norma è stata applicata per configurare il reato di riciclaggio per la disponibilità e il trasferimento di somme ritenute provento di reati presupposti; il comma 4 (attenuante) è stato riconosciuto e ritenuto prevalente sull'aggravante, con conseguente riduzione della pena e concessione di benefici (sospensione condizionale, non menzione).
art. 179 c.p.p. (giudizio sulla motivazione)
La Corte di Cassazione ribadisce il principio che il giudice di legittimità è giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice del merito nella rivalutazione degli elementi di fatto o nel riformulare la valutazione probatoria; pertanto non ammette una rilettura sostanziale del fatto quando la motivazione del merito sia congrua e non manifestamente illogica.
art. 521 c.p.p. (attività istruttoria d'ufficio in appello)
Richiamata in relazione alla contestazione difensiva: la Corte ha ritenuto che non vi sia stata lesione del diritto di difesa e che la Corte di Appello abbia adeguatamente svolto attività istruttoria per verificare la fondatezza delle giustificazioni addotte, potendo valutare la documentazione e le risultanze probatorie.
Legge 20 febbraio 2006 n. 46 (riforma della Cassazione)
Richiamata implicitamente per affermare il ruolo della Corte di Cassazione quale giudice della motivazione nell'ambito della disciplina riformata: non è consentita la trasformazione della Corte in un ulteriore giudice del fatto.
Massime di principio
- Il giudice di legittimità non può rivedere la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito se la motivazione è congrua: le censure che in realtà chiedono una nuova valutazione del compendio probatorio sono inammissibili.
- Un capo di imputazione non necessita di riportare ogni dettaglio materiale (es. numeri di assegni, estremi di bonifici) purché contenga i tratti essenziali del fatto e consenta il pieno esercizio del contraddittorio: la documentazione in fascicolo integra l'area di conoscenza dell'imputato.
- Per il reato di riciclaggio la Corte può ritenere la provenienza illecita delle somme anche per via documentale e indiziaria quando le spiegazioni fornite risultino incongruenti o non riscontrabili; la sussistenza del dolo può essere desunta anche come dolo eventuale quando l'imputato abbia accettato il rischio della provenienza illecita.
- La credibilità delle giustificazioni sulla provenienza del denaro (es. accordi transattivi, registrazioni contabili) è elemento cruciale: l'assenza di registrazioni o riscontri contabili può indebolire la versione difensiva e rafforzare l'accusa di riciclaggio.
- Le attenuanti previste dalla norma sul riciclaggio (art. 648-bis) possono, se riconosciute e ritenute prevalenti, incidere significativamente sulla determinazione della pena e sull'attribuzione di benefici (sospensione condizionale, non menzione).
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