Cassazione Penale, Sentenza n. 3680/2022 del 01/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in più censure: vizio di motivazione e incompetenza territoriale (contestata l'individuazione della competenza del Tribunale di Torino e chiesto il trasferimento a Roma/Civitavecchia in ragione del fatto più grave contestato al capo 12); violazione degli artt. 8, 9 e 16 c.p.p. sulla determinazione della competenza; contestazione dell'identificazione del ricorrente con i soprannomi "Maluferru" o "Nanu"; carenza di gravi indizi rispetto ai reati di concorso nella detenzione/trasporto di stupefacenti (capi 12 e 18); mancanza di elementi per ritenere la stabile appartenenza all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 (si sostiene che Romeo fosse al più un fornitore occasionale); e infine contestazione della sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e della disponibilità di armi da parte dell'associazione.
La decisione
La Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancanza di gravi indizi di partecipazione stabile all'associazione (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e ha annullato con rinvio l'ordinanza limitatamente a questo profilo affinché il Tribunale del riesame di Torino riconsideri la sussistenza di rapporti stabili e dell'abitualità delle forniture. Ha altresì annullato senza rinvio l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. (agevolazione di associazione mafiosa) ritenendo assente un elemento indiziario che dimostri la consapevolezza da parte di Romeo della destinazione dello stupefacente o dell'utilità ai sodalizi di tipo mafioso; la Corte ha quindi escluso tale aggravante. In tutti gli altri profili (compresa l'attribuzione dei soprannomi "Maluferru"/"Nanu" e la sussistenza di gravi indizi per i reati di trasporto/detenzione contestati ai capi 12 e 18) il ricorso è stato respinto. Disposto il rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame quanto alla partecipazione all'associazione; rigettato il resto. Disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma richiamata relativamente alla partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiede gravi indizi di stabilità e abitualità delle forniture per ritenere la partecipazione associativa in sede cautelare.
codice penale - art. 416-bis.1
Aggravante per l'agevolazione di associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che per applicarla occorra un elemento indiziario che attesti la consapevolezza del concorrente circa la finalità agevolatrice, elemento qui non emerso.
codice di procedura penale - artt. 8, 9, 16
artt. 8, 9 e 16 cod. proc. pen.
Norme sulla competenza per territorio: la contestazione verte sull'applicazione del criterio residuale e sulla prevalenza della competenza per il reato più grave; la Corte rinvia la materia al riesame in considerazione delle modifiche probatorie disposte.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80, comma 2
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante legislativa richiamata per il fatto contestato (trasporto/ detenzione di rilevanti quantità di cocaina); rileva nella valutazione della gravità del reato ma non è stata determinante per confermare l'aggravante "mafiosa" nei confronti del ricorrente.
disp. att. c.p.p. - art. 94, comma 1-ter
art. 94, comma 1 -ter, disp.att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale agli adempimenti a seguito della decisione della Corte (trasmissione atti alla cancelleria).
Massime di principio
- Per ritenere la partecipazione stabile ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti in sede cautelare occorrono gravi indizi che evidenzino un rapporto abituale e durevole (es. forniture ripetute e costanti tali da dimostrare che l'associazione dipendeva da quel contributo). Due episodi isolati possono non essere sufficienti.
- L'aggravante per agevolazione di un'associazione mafiosa richiede non solo il collegamento oggettivo tra traffico e sodalizio mafioso, ma anche elementi che consentano di ritenere la consapevolezza, nel concorrente, della finalità di agevolazione: la mera connessione oggettiva del gruppo non basta.
- L'attribuzione di un soprannome a una persona nelle indagini va valutata nel suo contesto probatorio complessivo: intercettazioni ambigue possono essere integrate da altri riscontri (dichiarazioni di collaboratori, riconoscimenti fotografici, convergenze tra fonti) per fondare un'individuazione.
- Nella determinazione della competenza territoriale tra più sedi rilevano la regola del 'reato più grave' e i criteri di connessione; se cambia la qualificazione o l'aggravante di capo rilevante, la competenza può dover essere riesaminata.
- In sede cautelare la valutazione della 'gravità indiziaria' ammette interpretazioni alternative delle conversazioni intercettate, ma è rafforzata quando le intercettazioni si saldano con sequestri o riscontri oggettivi (es. sequestro di stupefacente in quantità corrispondenti alle conversazioni).
- Se la Corte di legittimità annulla parzialmente una misura per carenza di indizi su profili essenziali (es. partecipazione associativa o aggravanti), il giudice di merito deve riesaminare i fatti e gli elementi alla luce dei principi indicati dalla Cassazione, potendo confermare o riformare la misura solo se emergono nuovi o più solidi riscontri.
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