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Sentenza

Sentenza del 05/12/2019 n. 31778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva negato il rimborso di 23.733,26 euro di IRAP versata per gli anni 2004-2008. Ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente la mera esistenza di un'organizzazione autonoma. Secondo il ricorrente, disponeva soltanto di beni strumentali minimi e indispensabili, non aveva dipendenti e si era avvalso di collaboratori solo occasionalmente e in misura marginale, anche per un periodo di malattia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'assoggettamento all'IRAP non deriva dalla sola autonomia personale del professionista o dalla continuità dell'attività, ma richiede un'organizzazione oggettivamente autonoma, caratterizzata dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure dall'utilizzo abituale o rilevante di lavoro altrui. La CTR non aveva indicato concretamente quali beni fossero eccedenti né chiarito la stabilità e consistenza della collaborazione di terzi.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, lett. c)

    "L'esercizio delle attività di lavoro autonomo ... è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata"

    L'IRAP si applica ai lavoratori autonomi solo quando l'attività è autonomamente organizzata. Il requisito deve essere valutato concretamente, considerando mezzi e lavoro altrui utilizzati dal professionista.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1

    La disposizione individua le attività di lavoro autonomo cui si riferisce la disciplina IRAP richiamata dalla giurisprudenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il ricorso è stato proposto per violazione o falsa applicazione di legge e per carenza, insufficienza o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156 del 2001

    L'IRAP colpisce il valore aggiunto prodotto da un'autonoma organizzazione e non il semplice esercizio personale dell'attività professionale.

Massime di principio

  • Per un libero professionista, la sola titolarità di uno studio, l'autonomia nello svolgimento dell'attività, la continuità dell'esercizio o la produzione di reddito non sono sufficienti, da sole, a integrare il presupposto dell'IRAP.
  • L'autonoma organizzazione va valutata in senso oggettivo: occorre verificare se esista un apparato esterno rispetto alla persona del professionista, costituito da beni strumentali eccedenti il minimo necessario oppure da lavoro altrui utilizzato abitualmente o in misura significativa.
  • L'utilizzo occasionale, marginale o giustificato da circostanze eccezionali di collaboratori non comporta automaticamente l'assoggettamento all'IRAP; devono essere valutate frequenza, stabilità, consistenza e funzione delle collaborazioni.
  • I beni strumentali di uso ordinario e indispensabili per l'attività professionale, come un computer o un'autovettura, normalmente non bastano a dimostrare un'organizzazione autonoma, salvo che risultino quantitativamente o qualitativamente eccedenti il minimo indispensabile.
  • Il giudice deve motivare in modo concreto quali beni, collaboratori e modalità organizzative dimostrino l'autonoma organizzazione; affermazioni generiche su beni "non irrilevanti" o su uno studio "attrezzato" non sono sufficienti.
  • In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve fornire elementi utili a dimostrare l'assenza dell'autonoma organizzazione, mentre l'accertamento giudiziale deve confrontare tali elementi con le concrete modalità di esercizio dell'attività.

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