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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20777/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva riconosciuto la riparazione per ingiusta detenzione a favore di Sabino Russo e, tra l'altro, aveva condannato l'amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite. Il Ministero deduceva la violazione di legge (artt. 314, 315, 645 e 646 cod.proc.pen., e richiamo all'art. 91 cod.proc.civ.) sostenendo che, non costituendosi e non opponendosi alla domanda nel giudizio di riparazione, l'amministrazione non poteva essere considerata soccombente e dunque non poteva essere condannata a rimborsare le spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e lo ha ritenuto fondato limitatamente alla statuizione sulle spese di lite. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui condannava il Ministero al rimborso delle spese processuali, eliminando quella statuizione. Ha confermato per il resto l'ordinanza impugnata (quindi è rimasta ferma la pronuncia di riparazione e la liquidazione dell'indennizzo e del danno morale/psicologico). Il Procuratore generale aveva chiesto analoga statuizione. La Corte ha precisato che, ove l'amministrazione non si costituisca e non svolga eccezioni, non può essere considerata soccombente e non può essere condannata alle spese; il giudice avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • art. 314 cod.proc.pen.

    Norma sul regime dell'ingiusta detenzione e sui presupposti della riparazione. Nel caso, la Corte d'appello ha qualificato l'ipotesi come ingiustizia 'formale' della detenzione in relazione al comma 2 dell'art. 314.

  • art. 315 cod.proc.pen.

    Individua il giudice competente per le domande di riparazione. La Corte d'appello è stata giudice adito ai sensi di questa norma.

  • art. 645 cod.proc.pen.

    Norma richiamata nell'impugnazione con riferimento alla procedura penale; la contestazione era rivolta alla corretta applicazione delle norme processuali connesse alla misura cautelare e alla successiva riparazione.

  • art. 646 cod.proc.pen.

    Ulteriore richiamo procedurale nel ricorso; l'attenzione della Corte si è però concentrata sugli effetti processuali in tema di costituzione dell'amministrazione e di condanna alle spese.

  • art. 91 cod.proc.civ.

    Principio generale sulla soccombenza e sulla condanna alle spese: la condanna alle spese presuppone che la parte sia soccombente. Il Ministero ha invocato questo principio per sostenere che la mancata costituzione esclude la soccombenza.

  • art. 92 cod.proc.civ.

    Previsione sulla compensazione delle spese: la versione vigente limita la compensazione alle ipotesi di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ragioni. La Corte ha richiamato questa norma per spiegare i limiti della compensazione e per motivare il divieto di considerare l'amministrazione soccombente se non si è costituita.

  • Decreto-legge n. 132/2014 convertito in L. n.162/2014

    Riferimento alla modifica dell'art. 92 c.p.c. che ha ristretto i casi di compensazione delle spese e che è applicabile ratione temporis al procedimento in esame.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018

    Richiamata quale elemento rilevante per l'interpretazione dell'art. 92 e delle eccezionali ragioni che possono giustificare la compensazione delle spese.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 34559/2002, e successive Sez. 4 pronunce)

    Orientamenti della Corte che distinguono tra procedimento di riparazione come procedimento a contraddittorio necessario ma non necessariamente contenzioso: se l'amministrazione non si oppone, non vi è soccombenza e non può essere condannata alle spese; la condanna alle spese è possibile solo se l'amministrazione si costituisce contestando la domanda.

Massime di principio

  • Nel giudizio per riparazione dell'ingiusta detenzione l'azione è notificata all'amministrazione (MEF) ma la mancata costituzione o la mancata opposizione comporta che l'amministrazione non può essere considerata soccombente ai fini della condanna alle spese.
  • La pronuncia di indennizzo/risarcimento può essere ottenuta anche se l'amministrazione non si costituisce; tuttavia l'attivazione del procedimento giudiziale è necessaria perché lo Stato determini l'ammontare dell'indennizzo.
  • Il giudice può compensare le spese solo nei casi tassativi previsti dall'art. 92 c.p.c. (soccombenza reciproca, novità assoluta della questione, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni): non è sufficiente la mera mancata costituzione dell'amministrazione per disporre compensazioni o condanne alle spese a carico dello Stato.
  • Se l'amministrazione si costituisce e svolge eccezioni dirette a contrastare la domanda, e tali eccezioni vengono rigettate, allora può configurarsi soccombenza dell'amministrazione e conseguente condanna alle spese.
  • Nelle fattispecie di ingiusta detenzione va sempre verificata la qualificazione dell'ingiustizia (sostanziale vs formale) e il corretto uso delle norme processuali relative alla competenza del giudice e alla liquidazione dell'indennizzo, separando la valutazione sul merito dell'indennizzo da quella sulle spese processuali.

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